Cassazione Penale, Ordinanza n. 00584/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato il motivo unico sulla riqualificazione del fatto da rapina impropria consumata a tentata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 10/03/2025, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. Sosteneva che il fatto dovesse essere riqualificato da rapina impropria consumata a rapina tentata, in ragione della dinamica concreta. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, dopo la sottrazione dei beni l'imputato avrebbe usato minaccia per sottrarsi al controllo e assicurarsi il possesso della refurtiva, con conseguente consumazione della rapina impropria.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso per contestare la qualificazione giuridica del fatto.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È stata dedotta anche la censura di vizio di motivazione sulla mancata riqualificazione del reato.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rapina impropria si considera consumata quando, dopo la sottrazione del bene, l'agente usa violenza o minaccia per assicurarsi il possesso della cosa o per sottrarsi al controllo immediato della vittima o di altri soggetti.
- Non può essere accolta la qualificazione di rapina tentata se la minaccia o violenza interviene dopo l'apprensione del bene ed è funzionalmente diretta a consolidarne il possesso: in tal caso l'illecito risulta già consumato.
- Nel ricorso per cassazione, una censura di riqualificazione del fatto è inammissibile se si risolve in una contestazione manifestamente infondata della ricostruzione fattuale già valorizzata dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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