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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13621/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino deducendo: (1) errata applicazione della disciplina sul consorzio e ingiustificata attribuzione del ruolo di gestione di fatto al Dipinto; (2) errore nel ritenere la frode IVA causa del fallimento e nel correlare la detrazione IVA alla società fallita; (3) contestazione della qualificazione come distrazione della somma di € 319.286 a favore della cooperativa LCS, sostenendo che fosse solo una registrazione contabile priva di reale dazione; (4)-(5) vizi di motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) per la bancarotta impropria e per la bancarotta fraudolenta documentale; (6) censura sulla qualificazione della circostanza aggravante del danno di rilevante entità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'Appello che aveva ricostruito un meccanismo fraudolento: doppia fatturazione tramite la capogruppo HDL e la società Conseurope, uso di cooperative finali prive di organizzazione reali come 'terminali' per evasione IVA, falsificazione delle appostazioni di bilancio e condotte idonee a cagionare o aggravare il dissesto di Conseurope. La Corte ha confermato la qualificazione del Dipinto quale amministratore di fatto (sulla base dell'art. 2639 c.c. e degli elementi sintomatici di gestione continuativa) e ha ritenuto provato il dolo (anche nella forma del dolo generico per la bancarotta documentale). Ha inoltre ritenuto fondata la qualificazione della distrazione della somma indicata e la rilevanza dell'entità del danno. Il ricorso è dunque infondato o inammissibile e viene respinto; seguono le conseguenze di diritto (conferma della condanna e delle misure sanzionatorie decise in precedenza).

Norme richiamate

  • art. 2639 c.c.

    La nozione di amministratore di fatto richiede l'esercizio continuativo e significativo di poteri tipici di gestione; la qualificazione penale si determina valutando elementi sintomatici di gestione o cogestione e l'inserimento organico del soggetto nella compagine aziendale

  • art. 2621 cod. civ.

    art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69

    Il reato di false comunicazioni sociali è configurabile anche con enunciati valutativi se l'agente, discostandosi consapevolmente da criteri di valutazione normativamente fissati o tecnicamente accettati, fornisce appostazioni che possono indurre in errore i destinatari delle comunicazioni (es. bilanci)

  • Legge 27 maggio 2015, n. 69

    legge 27 maggio 2015, n. 69

    Modifica testuale dell'art. 2621 cod. civ.; richiamata per la corretta configurazione del reato di false comunicazioni sociali rispetto alle esposizioni valutative in bilancio

Massime di principio

  • La qualificazione come 'amministratore di fatto' deriva dall'accertamento di un controllo continuativo e significativo sulla gestione della società: la titolarità di cariche in società capogruppo non basta se non si dimostra l'effettivo esercizio di poteri di gestione rispetto alla controllata
  • La prova del dolo nei reati fallimentari e documentali può essere desunta dalla complessiva struttura del sistema illecito e dalle modalità esecutive (valutazione logico-deduttiva delle circostanze), non è sempre necessario un atto di dolo specifico
  • Operazioni contabili anomale, l'uso sistematico di società interposte e la falsificazione delle appostazioni di bilancio possono integrare sia fattispecie di bancarotta (patrimoniale e documentale) sia reati societari come le false comunicazioni sociali
  • Nelle impugnazioni in Cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione di fatto libero delle prove: la Corte di legittimità verifica legittimità e logicità della motivazione e l'applicazione del diritto, non rifà la valutazione probatoria se adeguatamente motivata dal giudice di merito
  • L'entità del danno nei reati fallimentari si valuta in relazione al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale; la contestazione di tale entità richiede specifiche doglianze per essere efficace in sede di legittimità

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