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Ordinanza

Ordinanza n. 1619/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato respinge l'appello cautelare, ritenendo assorbente la mancanza di censure specifiche nei confronti della motivazione dell'ordinanza impugnata e l'inadeguata esposizione dei termini della controversia. Non provvede sulle spese della fase cautelare, poiché le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia - Milano, Sez. V, di reiezione della domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il privato ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza con cui il TAR Lombardia aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il Consiglio di Stato rileva che l'appello non formulava censure specifiche contro l'articolata prognosi del TAR sull'esito del ricorso e che l'atto di appello non consentiva di comprendere esattamente i termini fattuali e giuridici della controversia.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ritenuti sussistenti i presupposti di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, è disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • L'appello cautelare deve contenere censure specifiche rivolte contro la motivazione e la prognosi dell'ordinanza cautelare impugnata; la mera riproposizione della controversia senza un confronto puntuale con le ragioni della decisione di primo grado non è sufficiente.
  • L'atto di appello cautelare deve esporre in modo intelligibile i termini di fatto e di diritto della controversia; l'inadeguata individuazione dell'oggetto del giudizio costituisce una carenza assorbente ai fini del rigetto dell'appello.
  • Quando le amministrazioni intimate non si costituiscono nella fase cautelare, non vi è luogo a provvedere sulle spese di tale fase.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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