Cassazione Penale, Sentenza n. 13298/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la decisione di secondo grado per ragioni diverse: Cherubini ha denunciato vizio di motivazione nell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto e nella ritenuta sua partecipazione in concorso nei reati di bancarotta distrattiva e documentale, lamentando omessa valutazione di specifiche deposizioni (in particolare del teste Molteni) e l'assenza di elementi che dimostrino poteri gestori. Nadour ha contestato la mancata attivazione del meccanismo per l'applicazione delle pene sostitutive (art. 545-bis c.p.p. e art. 58 legge 689/1981), sostenendo che la rideterminazione della pena a 4 anni avrebbe dovuto far scattare l'indagine sulla sostituibilità della pena anche d'ufficio e dare avviso alle parti. Elainouch ha contestato la qualificazione come distrattivo del contratto di affitto di ramo d'azienda (canone ritenuto sottostimato), deducendo che il canone fosse congruo alla luce della situazione pre-fallimentare e che le valutazioni del curatore fossero inattendibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha confermato la valutazione di merito che ha ritenuto sussistente la qualità di amministratore di fatto per Cherubini sulla base di elementi sintomatici (partecipazione alle trattative, riunioni, concordamento delle movimentazioni bancarie). Ha ritenuto infondata la censura di Nadour: la disciplina delle pene sostitutive rimane discrezionale e non impone al giudice di appello l'obbligo di attivare il meccanismo di cui all'art. 545-bis c.p.p. a pena di nullità quando la rideterminazione della pena porti il trattamento sotto il limite di quattro anni; il giudice può esercitare d'ufficio il potere ma l'omissione non comporta automaticamente nullità, soprattutto in assenza di elementi concreti che dimostrino la sussistenza dei presupposti per la sostituzione o l'interesse dell'imputato. Per Elainouch la Corte ha ritenuto coerente la valutazione di merito che ha interpretato la non congruità del canone come uno degli elementi, insieme ad atti connessi (stipula e contestuale risoluzione, mancata restituzione dei beni ed effettuazione di prelevamenti/bonifici) attindicativi della natura distrattiva dell'operazione. In conclusione i ricorsi sono stati rigettati e le condanne sostanzialmente confermate, fatta eccezione per quanto già modificato in sede d'appello (concessione parziale delle circostanze attenuanti generiche e rideterminazione delle pene).
Norme richiamate
«Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti... Al fine di decidere sulla sostituzione... il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna... tutte le informazioni ritenute necessarie»
La Corte ha ritenuto che l'art. 545-bis attribuisca un potere discrezionale al giudice (anche esercitabile d'ufficio) ma non impone l'obbligo di attivarlo a pena di nullità quando la pena viene ridotta sotto il limite dei quattro anni in appello; l'omissione non comporta automaticamente invalidità della sentenza, specie in assenza di elementi concreti che facciano ritenere sussistenti i presupposti per la sostituzione o l'interesse dell'imputato.
art. 598-bis cod. proc. pen. (novella d.lgs. n.31/2024)
testo richiamato nella motivazione in relazione all'effetto della decisione sull'impugnazione
La norma disciplina ipotesi in cui la corte, per effetto dell'impugnazione, applica una pena detentiva non superiore a quattro anni e prevede modalità di acquisizione del consenso dell'imputato; la Corte ha interpretato la norma come rafforzativa della discrezionalità e con modalità procedurali, senza introdurre automatismi tali da determinare nullità se il meccanismo non è attivato.
art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689
Individua le pene sostitutive della detenzione; la Corte ricorda che la scelta della pena sostitutiva è rimessa alla valutazione giudiziale, nel rispetto dei criteri di rieducazione e prevenzione del rischio di recidiva.
art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689
Attribuisce al giudice il potere discrezionale di applicare e scegliere le pene sostitutive, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; la Corte lo considera centrale per dimostrare la carattere non automatico dell'applicazione delle pene sostitutive.
Criteri per la determinazione della pena (responsabilità, modalità del fatto, personalità del reo ecc.). La Corte sottolinea che la valutazione per le pene sostitutive deve tener conto di questi criteri, rafforzando la discrezionalità del giudice.
artt. 125 e 546 cod. proc. pen.
Richiamati nei motivi di ricorso per vizio di motivazione: artt. relativi al contenuto e alla motivazione della sentenza. La Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse congrua e articolata e che le doglianze fossero generiche o non dimostrassero un travisamento probatorio.
Norma sulla nullità degli atti processuali: la Corte osserva che la nullità non può essere desunta se non espressamente prevista dalla legge, utilizzando ciò per escludere che l'omissione dell'avviso costituisca di per sé nullità.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto non richiede l'esercizio formale di tutti i poteri gestori: è sufficiente un insieme di elementi sintomatici (partecipazione alle trattative, alle riunioni, ruolo direttivo in fasi organizzative o operative) che dimostrino un'inserzione organica e funzioni direttive nell'attività societaria.
- Le valutazioni di fatto del giudice del merito (sussunzione di elementi probatori, giudizio di credibilità, ricostruzione delle operazioni societarie e bancarie) sono sindacabili in Cassazione solo se mancano di logica o risultano prive di motivazione; censure generiche sulla motivazione sono inammissibili.
- La mera discordanza su valutazioni economiche o su stime del curatore (es. presunta non congruità del canone) non è di per sé sufficiente a escludere la natura distrattiva: va valutato il contesto complessivo (atti connessi, risoluzioni simultanee, mancata restituzione dei beni, movimentazioni bancarie ingiustificate).
- L'applicazione delle pene sostitutive resta materia di discrezionalità del giudice, ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.; la riduzione della pena in appello al di sotto del limite edittale non crea automaticamente un obbligo di attivare l'iter previsto dall'art. 545-bis c.p.p. tale da determinare nullità in caso di omissione. Tuttavia, per evitare rischi processuali, è opportuno che la difesa esprima chiaramente l'istanza o l'interesse alla sostituzione.
- Per contestare efficacemente valutazioni di merito è necessario indicare in modo specifico e circostanziato il travisamento della prova o l'elemento decisivo ignorato; eccezioni di carattere generale o non corredate da riferimenti precisi risultano in genere inefficaci in sede di legittimità.
- Quando si contestano operazioni societarie anomale (cessioni, affitti di ramo, trasferimenti di beni) la prova della distrazione si costruisce con il complesso degli indici: condizioni economiche anomale, atti contraddittori (es. contestuale risoluzione), mancata inventariazione e trasferimenti di denaro senza giustificazione.
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