Cassazione Civile, Ordinanza n. 05142/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, dipendente universitario con attività assistenziale presso un’azienda ospedaliera universitaria, aveva chiesto il riconoscimento, dal 1° gennaio 1998, dell’indennità di equiparazione ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 calcolata sulla retribuzione del Dirigente di I livello del ruolo sanitario, sostenendo di essere stato in passato equiparato a tale figura e di aver perso illegittimamente il relativo trattamento per effetto di una successiva rettifica in peius. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte per prescrizione fino al giugno 2004; in appello la domanda era stata respinta integralmente. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 761/1979 e dei CCNL universitari e sanitari, sostenendo che l’equiparazione originaria e le clausole di salvezza contrattuale avrebbero imposto il mantenimento del trattamento economico già conseguito, e che non potevano applicarsi tabelle territoriali difformi né poteva rilevare il titolo di studio; ha inoltre invocato la spettanza anche dell’indennità di esclusività; 2) violazione dell’art. 51 CCNL Università 2000 e dell’art. 31 d.P.R. n. 761/1979 sulla presunta irrilevanza della rettifica dell’inquadramento; 3) omesso esame della tabella della delibera aziendale del 2002 e della successiva DDG del 2007; 4) violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 761/1979, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 55 CCNL dirigenza sanitaria, sostenendo che per l’indennità di posizione non fosse necessario un formale incarico dirigenziale; 5) violazione delle norme sulla dirigenza sanitaria e sull’indennità di posizione fissa, assumendo che bastasse l’appartenenza ai livelli dirigenziali senza formale conferimento dell’incarico. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo in parte il primo motivo: ha ribadito che l’art. 31 d.P.R. n. 761/1979 e la tabella allegata al d.i. 9 novembre 1982 erano la base dell’equiparazione economica fino al CCNL 2005, con efficacia dinamica della corrispondenza e irrilevanza di previsioni integrative territoriali contrastanti; tuttavia ha precisato che non possono essere automaticamente incluse nell’indennità perequativa le voci retributive connesse al concreto e formale conferimento di incarichi direttivi, come indennità di posizione, risultato ed esclusività, salvo il periodo di effettivo svolgimento dell’incarico. Poiché la Corte d’appello aveva accertato in fatto che non era stato provato né allegato il conferimento di un incarico dirigenziale né l’effettivo esercizio di mansioni dirigenziali, sono stati ritenuti assorbiti i motivi secondo e terzo, inammissibile il quarto e infondato il quinto. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente al primo motivo nei termini indicati, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e regolazione anche delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo parzialmente: ha riconosciuto che, in linea di principio, l’indennità perequativa ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 deve essere determinata sulla base della corrispondenza prevista dalla tabella del d.i. 9 novembre 1982 e che eventuali tabelle territoriali non possono derogare alla disciplina nazionale; ha però confermato che le voci retributive proprie della dirigenza sanitaria, connesse a un effettivo incarico direttivo, non entrano automaticamente nel computo. Poiché nel caso concreto non era stato provato il conferimento o l’esercizio di un incarico dirigenziale, la cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d’appello di Napoli perché riesamini la domanda secondo i principi enunciati e decida anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 761/1979
è la norma base dell’indennità perequativa c.d. De Maria; l’equiparazione opera a parità di funzioni, mansioni e anzianità e va determinata facendo riferimento alle tabelle di equiparazione, con esclusione automatica delle voci legate a incarichi direttivi non effettivamente conferiti
ha introdotto l’indennità economica di equiparazione per il personale docente delle cliniche e istituti universitari convenzionati
ha esteso l’indennità anche al personale non medico
d.i. 9 novembre 1982, art. 7 e tabella D
costituisce la fonte della corrispondenza tra qualifiche universitarie e sanitarie ai fini economici, con efficacia dinamica sino al CCNL 2005
CCNL Comparto Università 1994-1997, art. 53
ha confermato provvisoriamente l’applicabilità dell’art. 31 d.P.R. n. 761/1979 fino alla ridefinizione dell’ordinamento
CCNL Comparto Università 27 gennaio 2005, art. 28
salva le posizioni giuridiche ed economiche già conseguite e conserva ad personam alcuni benefici economici, ma nel nuovo assetto contrattuale la corrispondenza è ridefinita sulla base della nuova tabella
CCNL Comparto Università 9 agosto 2000, art. 51
comma 4, ultimo capoverso
richiamato come fonte di benefici economici conservati nel regime transitorio, ma non idoneo a fondare l’inclusione automatica di emolumenti collegati a incarichi direttivi
CCNL 13 maggio 2003, art. 5
richiamato quale fonte di benefici economici conservati ad personam
invocato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a un riesame del merito
invocato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché richiedeva una diversa valutazione del materiale probatorio
art. 55 CCNL Dirigenza sanitaria 5 dicembre 1996
richiamato dal ricorrente in tema di indennità di posizione, ma la Corte ha ribadito che tale voce presuppone il conferimento di un incarico dirigenziale
art. 45 d.P.R. n. 384/1990
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull’indennità di posizione fissa, non accolta
art. 43 CCNL area dirigenza professionale, tecnica e amministrativa SSN 1998/2001
richiamato per escludere che l’indennità di esclusività entri automaticamente nell’indennità perequativa
Massime di principio
- L’indennità perequativa spettante al personale universitario convenzionato con strutture sanitarie va determinata sulla base della corrispondenza normativa e tabellare tra qualifiche universitarie e sanitarie, con riferimento alla disciplina vigente nel periodo considerato.
- La corrispondenza tra profili universitari e sanitari ai fini dell’indennità di equiparazione ha natura dinamica: gli eventuali mutamenti retributivi derivanti dall’evoluzione degli inquadramenti possono riflettersi automaticamente sull’altro sistema, nei limiti della disciplina applicabile.
- Le previsioni di contrattazione integrativa territoriale non possono derogare alla tabella nazionale di equiparazione quando questa sia la fonte rilevante per il computo dell’indennità.
- Nell’indennità perequativa non si includono automaticamente le voci retributive che presuppongono il concreto e formale conferimento di un incarico dirigenziale; tali voci sono riconoscibili solo per il periodo di effettivo svolgimento dell’incarico.
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza sulla valutazione delle prove in una richiesta di nuovo esame del merito, se il giudice di legittimità è chiamato solo a verificare violazioni di legge o vizi nei ristretti limiti consentiti.
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