Cassazione Penale, Sentenza n. 10960/2026 del 23/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza per errore di applicazione della legge penale e per vizi della motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva semplice. Ha sostenuto che la recidiva doveva ritenersi elisa, o comunque non applicabile, perché i giudici si sono basati su un unico precedente (resistenza a pubblico ufficiale del 2021) e su fatti sopravvenuti (violazioni delle prescrizioni della misura cautelare e la commissione, pochi giorni dopo, di un altro tentato furto). Si è dedotta la mancata conformità ai criteri delle Sezioni Unite 35738/2010, lamentando l'omessa valutazione della effettiva maggiore riprovevolezza e pericolosità della condotta e la erronea valorizzazione dei fatti successivi al reato senza il dovuto raffronto fra natura dei reati, distanza temporale, livello di offensività e qualità dei comportamenti. Inoltre si è eccepito che la valutazione della personalità del reo (anche sulla base di comportamenti successivi) è già prevista dall'art. 133 c.p., per cui la sua ulteriore considerazione ai fini della recidiva integrerebbe una duplicazione in violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che sia il Tribunale di Parma sia la Corte d'appello di Bologna abbiano adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva semplice tenendo conto di numerosi elementi: la confessione parziale della imputata, l'entità del profitto del furto (2.200 euro), il tentativo contestuale di furto di uno scooter, la distanza temporale non marcata dal precedente penale (meno di tre anni), la commissione di un ulteriore furto a soli 13 giorni di distanza e la violazione delle prescrizioni della misura cautelare (obbligo di presentazione). La Cassazione ha affermato che tali circostanze oggettive e soggettive, analizzate dettagliatamente dai giudici di merito, sono idonee a valutare la riprovevolezza e la pericolosità dell'autore e legittimano il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche prevalenti. La Corte ha inoltre escluso che la valutazione dei medesimi fatti per fini differenti (recidiva e determinazione della pena) integri una violazione del ne bis in idem sostanziale, richiamando il principio secondo cui lo stesso elemento può essere rivalutato ai fini di finalità diverse. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la illustrazione del motivo di ricorso in Cassazione; disciplina la forma e il contenuto del ricorso per cassazione (richiamo alla modalità di esposizione dei motivi).
Individua i parametri per la determinazione della pena (personalità, antecedenti, modalità del fatto, danno, ecc.). La Corte ha ritenuto che i parametri ivi indicati possono essere utilizzati sia nella determinazione della pena sia come elementi utili nella valutazione della recidiva, senza configurare duplicazione vietata dal ne bis in idem.
Sezioni Unite, sent. n. 35738/2010
Pronuncia giurisprudenziale richiamata come criterio interpretativo: individua i parametri rilevanti per il riconoscimento della recidiva (natura dei reati, distanza temporale, offensività della condotta, qualità dei comportamenti). La Corte ha ritenuto conforme la valutazione dei giudici di merito a tali principi.
Norma processuale che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza (Sez. II, n. 933/2013)
Principio giurisprudenziale richiamato dalla Corte secondo cui lo stesso elemento di fatto può essere valutato dal giudice a fini diversi (es. gravità del fatto e personalità dell'imputato) nella determinazione della pena, giustificando così la rivalutazione di elementi già considerati.
Massime di principio
- Il riconoscimento della recidiva semplice può fondarsi non solo sui precedenti penali ma anche su un insieme di circostanze oggettive e soggettive (entità del profitto, tentativi contestuali, violazioni di misure cautelari, reati commessi in prossimità temporale): è necessaria motivazione puntuale.
- La minore distanza temporale dal precedente (ad es. meno di 3 anni) è un elemento significativo e può rendere più agevole il riconoscimento della recidiva.
- I comportamenti successivi al reato possono essere valutati nel quadro della personalità dell'imputato e, dunque, anche ai fini del riconoscimento della recidiva; ciò non costituisce automaticamente una duplicazione illegittima se gli stessi fatti sono considerati per finalità diverse.
- La valutazione comparativa tra natura dei reati (eterogeneità) e livello di offensività va svolta dal giudice di merito con adeguata motivazione: l'eterogeneità non esclude a priori il riconoscimento della recidiva se sussistono altri elementi di pericolosità e continuità criminosa.
- Per contestare efficacemente il riconoscimento della recidiva in Cassazione è necessario dimostrare vizi logici, omissioni motivazionali o errore di diritto nell'applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- La stessa circostanza può legittimamente essere presa in considerazione più volte a fini diversi (accertamento della recidiva, determinazione della pena, valutazione delle attenuanti), purché la motivazione sia trasparente e non contraddittoria.
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