Sentenza n. 524/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri che aveva riconosciuto il diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per le annualità indicate nella pronuncia, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Il ricorrente ha dedotto e documentato che la sentenza era stata notificata all’amministrazione, era passata in giudicato e che, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma. Successivamente, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, producendo una nota ministeriale attestante che Sogei S.p.A., gestore del servizio Carta del docente, aveva accreditato nel borsellino elettronico l’importo riconosciuto dalla sentenza, mediante voucher.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo documentata l’effettiva soddisfazione del credito oggetto della domanda di ottemperanza. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza con ingiustificato ritardo e soltanto dopo la notifica del ricorso. Le spese sono state liquidate in 250 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 (c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”)
La disposizione costituisce il fondamento del diritto al beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario e successivamente accreditato dall’amministrazione.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994
La norma è richiamata quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data in cui il diritto all’accredito è sorto fino alla concreta attribuzione.
termine dilatorio di 120 giorni
Il ricorso per l’ottemperanza è stato proposto dopo la notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il provvedimento giudiziale e il ricorrente ottiene la concreta soddisfazione della pretesa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese: se l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso e con ingiustificato ritardo, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’effettiva soddisfazione della pretesa deve risultare da documentazione idonea, quale una comunicazione dell’amministrazione attestante l’avvenuto accredito del beneficio riconosciuto dal provvedimento giudiziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1608/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1609/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1612/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1613/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1614/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 113/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →