Cassazione Penale, Sentenza n. 39136/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Assise di Napoli che aveva dichiarato la nullità dell'udienza camerale del 6.5.2025 e di tutti gli atti conseguenti, restituendo gli atti al GIP per nuova celebrazione dell'udienza ex art. 127 c.p.p.; la Corte aveva ritenuto preclusa al P.M. la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante a effetto speciale (che determina la pena dell'ergastolo) e, in conseguenza, aveva ritenuto inammissibile il rito abbreviato richiesto dall'imputato. Il Procuratore ricorreva in Cassazione sostenendo che la Corte d'Assise aveva illegittimamente fatto regredire il procedimento: la modifica dell'imputazione da parte del P.M. era avvenuta prima dell'adozione dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato (quindi legittima) e aveva reso inammissibile il rito abbreviato; pertanto l'ordinanza del GIP che aveva confermato il giudizio immediato per la imputazione modificata era legittima e la declaratoria di nullità e la restituzione degli atti erano abnormi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, dichiarandolo fondato. Ha ritenuto abnorme l'ordinanza della Corte d'Assise perché ha confuso lo stato processuale (il giudizio abbreviato non si instaura con il decreto di fissazione dell'udienza ma con l'ordinanza di ammissione) e ha illegittimamente imposto una regressione del procedimento impedendo sia la celebrazione del giudizio immediato davanti alla Corte d'Assise sia l'eventuale svolgimento del rito ordinario. La Suprema Corte ha affermato che il P.M. poteva legittimamente modificare l'imputazione prima dell'adozione dell'ordinanza di ammissione del rito abbreviato e che l'art. 441-bis c.p.p. trova applicazione solo dopo l'ammissione del rito speciale. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata (per vizio di abnormità) e il principio di diritto espresso è stato enunciato.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione all'udienza camerale deputata alla valutazione della richiesta di giudizio abbreviato; la Corte d'Assise aveva restituito gli atti al GIP per nuova celebrazione dell'udienza ex art. 127, ma la Cassazione rileva che la restituzione che imponga l'uso del rito abbreviato in caso non consentito è abnorme.
Disciplina la modificazione dell'imputazione nel giudizio abbreviato; la Corte osserva che l'art. 441-bis si applica solo dopo l'adozione dell'ordinanza di ammissione del rito abbreviato e non al momento del semplice decreto di fissazione dell'udienza.
Prevede le esclusioni del rito abbreviato per determinate fattispecie (es. reati punibili con ergastolo); la Corte rileva che il reato, come modificato dal P.M., era escluso dal rito abbreviato e che ciò legittimava il mancato accesso al rito speciale.
Richiamato come riferimento alle ipotesi in cui è ammessa integrazione probatoria su richiesta dell'imputato (rilevante per distinguere le modifiche consentite prima e dopo l'ammissione del rito).
Collega l'integrazione probatoria e le conseguenze in tema di giudizio abbreviato; la pronuncia sottolinea che le modifiche disciplinate da tali disposizioni si riferiscono all'ambito dell'effettivo giudizio abbreviato già ammesso.
Rilevato per le opzioni processuali conseguenti alla modifica dell'imputazione; la sentenza ricorda che fino all'ammissione del rito sono possibili le opzioni previste da tale norma.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato con riferimento alla nullità derivante da violazioni procedurali relative all'intervento dell'imputato (interrogatorio o invito); la Corte ricorda che solo tali vizi possono portare all'annullabilità del decreto di giudizio immediato.
Collegata all'art. 178 per le nullità connesse all'intervento dell'imputato; usata per delimitare i casi in cui il decreto di giudizio immediato può essere sindacato.
Richiamato per ricordare che, qualora la Corte d'Assise accerti l'insussistenza dell'aggravante che aveva impedito l'accesso al rito abbreviato, l'imputato può comunque beneficiare della diminuzione prevista dalla norma.
Massime di principio
- Il giudizio abbreviato si considera instaurato solo con l'ordinanza di ammissione: fino a quel momento il pubblico ministero può legittimamente effettuare contestazioni suppletive o modifiche dell'imputazione.
- L'art. 441-bis c.p.p. e le regole specifiche sul giudizio abbreviato sono operative solo dopo l'ammissione del rito; il decreto di fissazione dell'udienza non equivale all'ammissione.
- La Corte d'Assise non può 'far regredire' il procedimento imponendo la celebrazione del rito abbreviato in situazioni in cui, per effetto di una modifica legittima dell'imputazione, tale rito è vietato: una simile restituzione agli atti è abnorme.
- Il decreto di giudizio immediato emesso dal GIP è difficilmente sindacabile in fase successiva, salvo che emergano vizi procedurali gravi connessi all'intervento dell'imputato (es. mancato interrogatorio o invito), che comportano nullità ai sensi degli artt. 178 e 180 c.p.p.
- In presenza di una aggravante contestata dal P.M. che esclude l'accesso al rito abbreviato, la via corretta non è la restituzione per celebrare l'abbreviato, ma l'esame del merito da parte della Corte d'Assise e, se del caso, la valutazione dell'insussistenza dell'aggravante con applicazione delle conseguenti diminuenti.
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