Cassazione Penale, Ordinanza n. 25132/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello resa in un procedimento per ricettazione, contestando: 1) l'estinzione del reato per prescrizione, assumendo che per il calcolo dovesse aversi riguardo alla pena prevista per l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, c.p.; 2) la ritenuta sussistenza degli elementi probatori del reato, sostenendo carenza di prova sulla destinazione alla vendita e sulla contraffazione dei beni; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione della pena, la mancata conversione in pena pecuniaria e, in memoria, anche la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte osserva che alcuni profili erano già stati proposti in appello e comunque miravano a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; rileva inoltre che talune doglianze non erano state devolute al giudice di appello e dunque erano inammissibili se prospettate per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla prescrizione, affermando che l'ipotesi attenuata dell'art. 648, comma 2, c.p. non integra una autonoma fattispecie incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale, sicché per il termine prescrizionale deve aversi riguardo alla pena del comma 1; calcolando su tale base, il reato commesso nel dicembre 2016 non era ancora prescritto. Ha poi giudicato inammissibili o manifestamente infondate le ulteriori doglianze, perché già esaminate e respinte in appello, oppure perché dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità, oppure ancora perché introdotte solo in cassazione senza previa devoluzione al giudice di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma primo; comma secondo
L'ipotesi di cui al comma 2 non è autonoma fattispecie incriminatrice ma circostanza attenuante speciale; ai fini della prescrizione si considera la pena del comma 1.
Per la prescrizione si applica il termine base rapportato alla pena massima del reato, nel caso di specie calcolato sulla ricettazione del comma 1.
Rileva ai fini del computo del termine prescrizionale, con effetto sul tempo necessario al maturare della causa estintiva.
È qualificato dalla Corte come circostanza attenuante speciale della ricettazione, non come autonoma incriminazione.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648, comma 2, c.p. non costituisce un'autonoma fattispecie incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; di conseguenza, il termine di prescrizione va determinato con riferimento alla pena prevista per la ricettazione base di cui al comma 1.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una diversa ricostruzione del fatto, essendo il sindacato della Cassazione limitato ai profili di legittimità e di congruità logica della motivazione.
- Le questioni non devolute al giudice di appello con specifico motivo non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, poiché su tali punti la sentenza di primo grado si è consolidata in giudicato interno.
- Le censure sulle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando la sentenza d'appello abbia fornito motivazione puntuale e il ricorrente non si confronti specificamente con essa.
Come è indicizzato
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