Ordinanza n. 3638/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di detenzione armi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio relativo alla detenzione di armi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dall’ordinanza emerge che l’amministrazione aveva fondato il provvedimento su precedenti di polizia, non contestati in fatto dal ricorrente, ritenuti idonei a porre in dubbio la sua affidabilità circa la detenzione e l’uso delle armi. In sede cautelare il ricorrente ha prospettato anche un rischio di grave danno, ritenuto dal giudice di natura eminentemente patrimoniale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris, rilevando che il decreto impugnato dà adeguatamente conto di circostanze, consistenti in precedenti di polizia non contestati in fatto, idonee a fondare una valutazione di inaffidabilità nella detenzione e nell’uso delle armi. Il periculum in mora è stato ritenuto insussistente e comunque non dimostrato, poiché il danno prospettato ha natura prevalentemente patrimoniale e può essere agevolmente evitato mediante l’affidamento delle armi a soggetti terzi nelle more del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei terzi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione amministrativa di inaffidabilità nella detenzione e nell’uso delle armi può risultare assistita dal fumus boni iuris quando il provvedimento prefettizio dia adeguatamente conto di precedenti di polizia non contestati in fatto dall’interessato.
- Il periculum in mora non sussiste, o comunque non è dimostrato, quando il pregiudizio prospettato dal destinatario di un provvedimento relativo alla detenzione di armi sia esclusivamente o prevalentemente patrimoniale e possa essere evitato mediante l’affidamento temporaneo delle armi a soggetti terzi.
- La tutela cautelare richiede la concorrente dimostrazione del fumus boni iuris e del periculum in mora; la carenza anche di uno solo dei due presupposti giustifica il rigetto dell’istanza di sospensione.
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