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Ordinanza

Ordinanza n. 3268/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento della graduatoria definitiva di merito rettificata, relativa alla Regione Abruzzo, pubblicata in data 18/02/2026 sul sito INPA.Gov.it, concernente “il concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 161 unità di personale non dirigenziale per il Ministero dell’Istruzione e del Merito da destinare agli uffici scolastici regionali.

Giustizia amministrativa202604767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha esaminato nel merito il fumus boni iuris né il periculum in mora. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha disposto la trattazione congiunta del procedimento cautelare con il ricorso n. 14194/2025 R.G., ritenendo che le opposte esigenze delle parti potessero essere adeguatamente valutate mediante tale trattazione congiunta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito rettificata relativa alla Regione Abruzzo, pubblicata il 18 febbraio 2026, concernente il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale non dirigenziale destinato agli uffici scolastici regionali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva di merito rettificata relativa alla Regione Abruzzo, chiedendone l'annullamento e domandando in via incidentale la sospensione cautelare dell'esecuzione. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti contro la graduatoria. È presente anche una candidata controinteressata, costituita in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata proposta ai sensi della disciplina generale della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il giudice ha utilizzato la disposizione per disporre la trattazione congiunta del procedimento cautelare con altro ricorso, rinviando la valutazione delle contrapposte esigenze alla trattazione congiunta.

Massime di principio

  • Quando la valutazione delle contrapposte esigenze cautelari richiede un esame coordinato con un ricorso connesso o avente oggetto strettamente correlato, il giudice può disporre la trattazione congiunta dei procedimenti ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire immediatamente la domanda cautelare nel merito.
  • La disposizione della trattazione congiunta non comporta, di per sé, una valutazione positiva o negativa del fumus boni iuris o del periculum in mora, che restano da esaminare nella sede processuale individuata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelare

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