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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26221/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza di appello resa ex art. 599-bis c.p.p., con riduzione della pena rispetto al primo giudizio, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva ridotto la pena inflitta per i reati ascritti. Nel ricorso sono stati dedotti motivi qualificati come violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel giudizio di concordato in appello, sono ammissibili solo le censure relative alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto della decisione eventualmente difforme rispetto all'accordo; restano invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché le censure proposte non rientravano in tali limiti, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso solo per contestazioni sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla eventuale difformità della pronuncia rispetto all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento è motivo non deducibile nel ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., secondo il principio richiamato dalla Corte.

  • Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01

    Precedente richiamato per affermare l'inammissibilità delle censure che attengono a motivi rinunciati, all'art. 129 c.p.p. e ai vizi della pena non trascesi nell'illegalità della sanzione.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa all'esito di concordato in appello è proponibile ricorso per cassazione solo per vizi inerenti alla formazione del consenso dell'imputato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati con il concordato, così come quelle che contestano la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La determinazione della pena nel concordato in appello può essere censurata in cassazione solo se la sanzione sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
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