Cassazione Civile, Ordinanza n. 19586/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguardava il diritto di un lavoratore agricolo alla reiscrizione negli elenchi OTD per gli anni 1996 e 1998 e negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di residenza per gli anni dal 1999 al 2002. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla reiscrizione negli elenchi OTD e accolto la domanda per il resto; la Corte d'appello, in parziale riforma, ha rigettato la domanda relativa agli anni 1999-2002 e ha compensato per metà le spese di entrambi i gradi, ponendo la restante metà a carico dell'INPS. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non poteva condannarlo, neppure parzialmente, alle spese né compensarle in parte, poiché esso sarebbe risultato totalmente vittorioso in appello e non vi sarebbe stata soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura sulle spese. Ha affermato che, quando la decisione d'appello riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice può procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese, dovendo esse essere ripartite in relazione all'esito complessivo della lite. La Corte d'appello aveva quindi correttamente considerato il complessivo esito del giudizio, valorizzando anche la conferma della statuizione sulla cessazione della materia del contendere per gli anni 1996 e 1998, in ragione del riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea da parte dell'INPS. Il ricorso è stato rigettato; nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 92 c.p.c. per contestare la regolazione delle spese; la Corte ha però ritenuto legittimo il nuovo regolamento delle spese in appello in caso di riforma, valutando l'esito complessivo della lite.
Consente la compensazione parziale delle spese nei limiti consentiti dalla legge; nel caso concreto la compensazione parziale è stata ritenuta coerente con l'esito complessivo del giudizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge sulla regolazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, il giudice d'appello può procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali.
- La ripartizione delle spese va effettuata considerando l'esito complessivo della lite e non soltanto l'esito formale del singolo grado o di una singola questione.
- La compensazione parziale delle spese è legittima quando la decisione di merito, nel suo complesso, evidenzi una soccombenza non integralmente unilaterale.
- La conferma di una statuizione favorevole a una parte su una componente della domanda può giustificare la regolazione delle spese anche se la stessa parte risulti vittoriosa su altre domande o capi in appello.
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