Cassazione Penale, Ordinanza n. 00765/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto infondato, nei limiti dell'ammissibilità, il motivo sulla qualificazione del fatto, perché la sentenza di merito aveva motivato in modo congruo e conforme al principio di diritto in tema di consumazione della rapina impropria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 30/01/2025, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 628 c.p. e, in particolare, alla qualificazione del fatto come rapina impropria consumata anziché come tentativo di rapina. La difesa sosteneva che non vi fosse stata consumazione del delitto, ma solo tentativo. La Corte ha rilevato che il motivo riproponeva doglianze già formulate in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito, traducendosi in una richiesta di rivalutazione del fatto non consentita in cassazione. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata, che aveva applicato il principio secondo cui, ai fini della consumazione della rapina impropria, è sufficiente la sottrazione della cosa mobile altrui, non essendo necessario il conseguimento del possesso o dell'autonoma disponibilità del bene, e il controllo del personale di vigilanza non esclude la consumazione ma può solo impedire la successiva acquisizione della disponibilità del bene.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 628 c.p. per sostenere la tesi del tentativo di rapina; la Corte non accoglie la qualificazione difensiva e valorizza la consumazione del reato.
Norma incriminatrice del fatto contestato; la Corte ribadisce che la rapina impropria è consumata già con la sottrazione del bene, senza necessità del possesso pieno o dell'autonoma disponibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a reiterare doglianze già dedotte in appello e già espressamente disattese, quando esse si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- Ai fini della consumazione della rapina impropria non è necessario che l'agente consegua il possesso o l'autonoma disponibilità della cosa mobile altrui: è sufficiente che abbia compiuto la sottrazione.
- Il controllo o l'intervento del personale di vigilanza non esclude la consumazione della rapina impropria, poiché può incidere solo sulla successiva disponibilità autonoma del bene, non sulla già avvenuta sottrazione.
- Quando la motivazione della sentenza di merito è congrua e priva di manifesta illogicità, la diversa lettura dei fatti proposta dal ricorrente è inammissibile in sede di legittimità.
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