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Sentenza

Sentenza n. 3017/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202500015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il verbale di scrutinio, la scheda personale e gli atti relativi al mancato superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione da parte del minore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado e l’annullamento degli atti con cui una scuola paritaria aveva dichiarato il mancato superamento dell’esame di terza media da parte del figlio, affetto da disturbo specifico dell’apprendimento, nonché il riconoscimento del diritto all’ammissione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado e il risarcimento dei danni. Hanno dedotto: omessa pronuncia del TAR sulla contestata erronea attribuzione del punteggio nella prova scritta di matematica, sostenendo l’esistenza di diverse versioni della griglia di valutazione e di anomalie nella documentazione prodotta dalla scuola; inosservanza delle misure compensative e dispensative previste dal piano didattico personalizzato e mancata predisposizione di specifiche modalità organizzative e prove per studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento; mancata dispensa dalla valutazione degli errori di calcolo nella prova di matematica; difetto di motivazione e genericità delle griglie utilizzate per tradurre gli indicatori e descrittori in un voto numerico, con contestazione dell’esercizio della discrezionalità tecnica della commissione; violazione dell’obbligo di vigilanza dell’Ufficio scolastico regionale sulla scuola paritaria e assenza di nesso tra tale omissione e l’esito negativo dell’esame. Sono stati riproposti anche i motivi dedotti in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che il TAR aveva esaminato la contestazione sul punteggio e aveva correttamente ritenuto applicabile la griglia definitiva, distinta da quella provvisoria contenente un errore materiale. Il punteggio di 40, non contestato nella sua attribuzione, comportava comunque un giudizio di grave insufficienza secondo la griglia definitiva, che prevedeva il voto 5 solo per il punteggio da 41 a 50. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto generiche e non provate le allegazioni circa la mancata applicazione delle misure previste dal piano didattico personalizzato e la mancata predisposizione di prove specifiche; la sola assenza di tracce documentali della riunione preliminare della commissione non dimostra che le misure non siano state adottate, soprattutto a fronte della documentazione acquisita. Il terzo motivo è stato respinto poiché il TAR aveva correttamente valutato nel complesso la conformità dell’operato della scuola al piano didattico personalizzato e alla normativa applicabile, senza che fosse configurabile un obbligo di motivazione rafforzata sulle deroghe o rimodulazioni relative agli errori di calcolo. Il quarto motivo è stato ritenuto generico e indimostrato; non sono emersi profili di contraddittorietà, illogicità manifesta o macroscopica irragionevolezza tali da giustificare il sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice. L’ultimo motivo è stato respinto per mancata dimostrazione del nesso causale tra la presunta carenza di vigilanza dell’Ufficio scolastico regionale e l’esito negativo dell’esame. I motivi riproposti in primo grado sono stati assorbiti. È stata confermata anche la reiezione della domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • legge 5 febbraio 1992, n. 104

    Richiamata per le modalità organizzative delle prove d’esame relative agli alunni con disabilità certificata.

  • legge 8 ottobre 2010, n. 170

    Richiamata per le misure e modalità di svolgimento delle prove relative agli studenti con disturbo specifico di apprendimento certificato.

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17

    Invocato per la contestazione dell’omessa vigilanza dell’Ufficio scolastico regionale sulla scuola paritaria; il motivo è stato respinto per genericità e mancata prova del nesso causale con l’esito dell’esame.

  • articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione della sentenza.

  • articolo 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base normativa per l’oscuramento dei dati personali nella pubblicazione o diffusione del provvedimento.

  • articolo 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza di primo grado abbia sostanzialmente esaminato la censura, anche se non abbia preso posizione su ogni singola argomentazione prospettata dalla parte.
  • La presenza di una griglia di valutazione provvisoria contenente un errore materiale non rende illegittimo il giudizio finale se l’amministrazione scolastica dimostra che, prima dello svolgimento o della valutazione delle prove, è stata adottata e applicata una griglia definitiva coerente con il punteggio conseguito.
  • La mera assenza di documentazione relativa a una riunione preliminare della commissione d’esame non prova, di per sé, la mancata applicazione delle misure previste per studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, quando dagli atti emergano elementi documentali contrari.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnica di una commissione esaminatrice non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito e richiede la dimostrazione di contraddittorietà, illogicità manifesta, macroscopica irragionevolezza o travisamento rilevante.
  • La contestazione della mancata applicazione di misure personalizzate durante una prova d’esame deve essere specificamente provata; non è sufficiente allegare genericamente la violazione del piano didattico personalizzato o invocare un obbligo di motivazione rafforzata non previsto.
  • La responsabilità dell’amministrazione per omessa vigilanza presuppone la dimostrazione del nesso causale tra la carenza organizzativa o di controllo contestata e il provvedimento o risultato lesivo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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