Cassazione Penale, Ordinanza n. 18020/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che l'ordinanza fosse sorretta da motivazione congrua, logica e non manifestamente illogica, conforme ai principi di legittimità in tema di revoca dell'affidamento in prova. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato ex nunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. La revoca era stata disposta perché, secondo il giudice di sorveglianza, il condannato il 26 novembre 2025, in stato di agitazione e aggressività derivante da abuso di sostanze alcoliche, aveva posto in pericolo l'incolumità della moglie e del figlio minore; inoltre, dagli atti risultava una problematica di dipendenza da alcol, sicché veniva smentita l'allegata episodicità del fatto. Il ricorso deduceva genericamente un vizio di motivazione, sostenendo l'inesistenza di una reale incompatibilità tra la condotta accertata e la prosecuzione della misura, ma senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
richiamato solo per l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
norma implicata dalla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, la cui revoca è oggetto del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente alla mera violazione di legge o delle prescrizioni della misura, ma richiede che il giudice valuti se la condotta concretamente tenuta sia incompatibile con la prosecuzione del percorso trattamentale.
- Il giudizio sulla revoca della misura alternativa è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza e in cassazione è censurabile solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta o mancanza di adeguata giustificazione dell'esercizio del potere.
- Quando il giudice di sorveglianza accerta una condotta grave, indice di allontanamento dal percorso di risocializzazione, la revoca della prova è legittima anche se il comportamento non integra di per sé una specifica causa automatica di decadenza.
- Un ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche, senza confrontarsi specificamente con la motivazione dell'ordinanza di revoca, è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17881/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17884/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17886/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17888/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17889/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17890/2026 del 19/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →