Cassazione Civile, Ordinanza n. 12925/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta da una società cooperativa sociale contro il precetto con cui l'ente previdenziale aveva richiesto il pagamento di contributi e sanzioni civili relativi al periodo novembre 2011-dicembre 2014, fondati su un decreto ingiuntivo n. 85/2016. La società sosteneva che il titolo posto a base del precetto non le fosse stato validamente notificato, deducendo in cassazione: 1) violazione degli artt. 140 e 145 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudice di merito ritenuto valida la notifica del decreto ingiuntivo alla legale rappresentante della società; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla prescrizione delle pretese dell'ente; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla decadenza dell'ente ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando la notifica alla persona giuridica presso la sede sia risultata infruttuosa e l'atto venga poi rinotificato al legale rappresentante nelle forme degli artt. 140 o 143 c.p.c. ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 145 c.p.c., è sufficiente che nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, senza che occorra specificarne altrove residenza, domicilio o dimora nei modi richiesti per l'ipotesi alternativa di notifica diretta al rappresentante. Poiché il rigetto del primo motivo ha escluso il vizio della notifica del decreto ingiuntivo, la Corte ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse il secondo e il terzo motivo, relativi a prescrizione e decadenza. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Norme richiamate
Nella notifica a persona giuridica, l'ultimo comma si limita a richiedere che la persona fisica che rappresenta l'ente sia indicata nell'atto quando la notifica alla sede sia risultata infruttuosa e si proceda nelle forme sostitutive; non occorre che l'indicazione dei dati anagrafici sia collocata in una determinata parte dell'atto.
È richiamato come forma di notificazione utilizzabile, dopo esito negativo del tentativo presso la sede, per la notifica al legale rappresentante.
È richiamato come forma di notificazione utilizzabile, dopo esito negativo del tentativo presso la sede, per la notifica al legale rappresentante.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge relativo alla notifica del decreto ingiuntivo.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Costituisce il parametro dei motivi relativi all'omesso esame di fatti decisivi, ma tali motivi sono rimasti privi di interesse una volta respinto il primo motivo.
È richiamato dalla ricorrente come fonte della pretesa decadenza dell'ente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di notificazione alle persone giuridiche, quando la notifica presso la sede sia rimasta senza esito e si proceda alla notificazione al legale rappresentante nelle forme sostitutive previste dalla legge, è sufficiente che l'atto indichi la persona fisica che rappresenta l'ente; non si applica, in tale ipotesi, il più rigoroso requisito di specificazione dei dati anagrafici richiesto per la notificazione diretta al rappresentante.
- Se il motivo di ricorso che investe la validità del titolo esecutivo o del decreto ingiuntivo è respinto, restano privi di interesse i motivi ulteriori che presuppongano comunque l'invalidità della notificazione del medesimo titolo.
- Il ricorso per cassazione che censuri la notificazione deve confrontarsi puntualmente con il regime normativo della forma concretamente utilizzata e con la distinzione tra notifica alla sede dell'ente e notifica al suo rappresentante legale.
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