Cassazione Penale, Sentenza n. 15570/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Adam Salah era stato giudicato per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione di un ordine di espulsione del Questore. Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Giudice di pace che aveva assolto l'imputato ritenendo la norma interna incompatibile con i principi della direttiva 2008/115/CE, sostenendo invece che la novella normativa introdotta dal decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (convertito dalla legge 2 agosto 2011, n. 129) ha creato una nuova fattispecie penale, sostituendo la pena detentiva con la multa, e che tale riformulazione è compatibile con la direttiva comunitaria e con la giurisprudenza consolidata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Giudice di pace aveva errato nel disapplicare la norma alla luce di precedenti interpretazioni comunitarie riferite al testo previgente, non avendo considerato che la novella del 2011 ha introdotto una nuova incriminazione in discontinuità con la precedente e compatibile con la direttiva sul rimpatrio. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di pace di Catania in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma applicata al caso contestato: punisce il trattenersi nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione. La Corte ha ritenuto che, nella versione novellata, costituisce una nuova fattispecie che prevede la pena pecuniaria in luogo della detenzione e rimane applicabile.
art. 10-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma relativa all'ingresso e al soggiorno illegale; la Corte precisa che non era questa la fattispecie contestata all'imputato e quindi non rilevante per il caso.
Ha introdotto la versione novellata della fattispecie sanzionatoria (tra cui il comma 5-ter) sostituendo la reclusione con la multa; la Corte ha interpretato tale intervento come creazione di una nuova incriminazione, in discontinuità sostanziale rispetto al testo precedente, e come misura conforme alla direttiva 2008/115/CE.
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (direttiva rimpatri)
Stabilisce la gradazione delle misure per l'esecuzione dei rimpatri e vieta che gli Stati impongano sanzioni detentive che ostacolino l'attuazione della procedura di rimpatrio. La Corte ha ritenuto che la sanzione pecuniaria introdotta dalla normativa italiana non contrasta con gli obiettivi della direttiva e non ne ostacola l'attuazione.
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze El Dridi 28/04/2011 e Sagor 06/12/2012)
Richiamate dal Giudice di pace e dalla Corte di cassazione: la giurisprudenza comunitaria sancisce limiti alla compressione della libertà personale in materia di rimpatri. Tuttavia la Corte di cassazione ha osservato che le pronunce riguardavano il testo previgente e non impediscono l'applicazione della norma novellata che non prevede detenzione.
Giurisprudenza di legittimità italiana (tra le altre: sentenze Nyassi, Rosca, Danjuma, Istifhann, Tozlukaya)
Serie di decisioni che hanno consolidato l'orientamento secondo cui la disposizione novellata costituisce una nuova fattispecie penale, applicabile ai fatti verificatisi sotto la sua vigenza, e compatibile con la direttiva sul rimpatrio.
Massime di principio
- La novella legislativa del 2011 che ha sostituito la pena detentiva con la sanzione pecuniaria per il trattenersi in violazione dell'ordine di espulsione deve essere considerata una nuova fattispecie penale, non automaticamente incompatibile con la direttiva sul rimpatrio.
- Le pronunce della Corte di giustizia che dichiarano incompatibilità di un testo normativo precedente non impongono la disapplicazione automatica della norma se il legislatore ha successivamente modificato la disposizione per adeguarla ai principi comunitari.
- La direttiva 2008/115/CE consente agli Stati membri misure graduate e vieta il ricorso a pene detentive che ostacolino l'esecuzione del rimpatrio; sanzioni pecuniarie e misure non detentive possono risultare compatibili con la direttiva.
- In casi di errore di diritto sul punto di compatibilità con il diritto dell'Unione, la Corte di cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio in diversa composizione quando la valutazione giuridica abbia inciso sull'esito del processo.
- In situazioni analoghe, gli operatori giudiziari devono verificare la versione normativa applicabile ratione temporis e seguire l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità prima di dichiarare l'inapplicabilità di una norma sulla base di precedenti decisioni comunitarie.
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