Cassazione Penale, Ordinanza n. 16818/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza di appello resa all'esito di concordato è quindi rimasta ferma, con conferma della riduzione di pena già disposta.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 9.000,00 di multa. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso non sviluppava censure rientranti nei limitati profili ancora deducibili contro una sentenza resa in concordato in appello: non venivano infatti contestati la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del Procuratore generale, la difformità della decisione rispetto alla richiesta concordata, né l'eventuale prescrizione maturata prima della pronuncia. La Corte osserva che le doglianze investivano profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriore motivazione e che il ricorrente non deduceva alcuna causa di proscioglimento rilevante ai sensi dell'art. 129 c.p.p. o estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
richiama la trattazione nelle forme semplificate del procedimento in cassazione.
disciplina il concordato in appello, rispetto al quale il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale, alla difformità della pronuncia o all'omessa declaratoria di prescrizione maturata prima della sentenza.
le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non sono deducibili se si tratta di motivi rinunciati nel concordato in appello, salvo il profilo della prescrizione maturata prima della pronuncia.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale, alla corrispondenza tra richiesta e decisione, oppure all'omessa dichiarazione di una prescrizione già maturata prima della sentenza.
- Non sono ammissibili censure che ripropongano motivi rinunciati con il concordato in appello, né doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo il distinto caso dell'estinzione del reato per prescrizione già maturata prima della pronuncia.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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