Cassazione Penale, Sentenza n. 34300/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Potenza lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (speciale tenuità del fatto). Sosteneva che l'unico precedente penale per lesioni e danneggiamento non fosse ostativo al riconoscimento della particolare tenuità e che la condotta potesse invece rientrare nella causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la motivazione della Corte territoriale secondo cui non ricorreva la particolare tenuità, sia per l'esistenza di un precedente specifico e la recidiva, sia per le modalità violente dell'azione. Inoltre ha rilevato un ostativo di legge all'applicazione dell'art. 131-bis con riferimento al capo A (reati disciplinati dagli artt. 336, 337 e 341-bis e 343) quando il fatto è commesso contro ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nell'esercizio delle funzioni; per il capo C la Corte d'appello aveva altresì dichiarato l'estinzione per prescrizione. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata riconosciuta poiché manca il requisito dell'occasionalità e della particolare tenuità: la Corte territoriale ha ritenuto determinanti il precedente specifico e le modalità violente della condotta
artt. 336, 337, 341-bis, 343 cod. pen.
Per i delitti previsti dagli artt. 336, 337 e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, vige il divieto legale di applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis
artt. 582-585 cod. pen. (lesioni e reati connessi) e art. 61 n.2 cod. pen. (circostanze aggravanti)
Le fattispecie contestate rientrano nei reati di lesioni e danneggiamento con l'indicazione di circostanze che hanno inciso sulla valutazione della gravità del fatto e della colpevolezza
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
La Corte d'appello ha motivatamente valutato gli indici di gravità oggettiva del fatto e il grado di colpevolezza dell'agente ai sensi dell'art. 133, primo comma, ritenendo incompatibile la particolare tenuità
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede valutazioni fattuali su occasionalità, esiguità del danno e lieve offensione; l'esistenza di precedenti specifici e modalità esecutive violente ostano al suo riconoscimento
- Per alcuni reati (artt. 336, 337, 341-bis e 343) commessi contro ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nell'esercizio delle funzioni la legge prevede espressamente l'impossibilità di applicare l'art. 131-bis
- Le valutazioni della Corte d'appello relative alla gravità del fatto e al grado di colpevolezza costituiscono apprezzamenti di merito ben motivati e sono sindacabili dalla Cassazione solo in presenza di vizi di motivazione evidenti e specifici
- La presenza di una recidiva o di precedenti specifici aumenta la probabilità che il giudice escluda la particolare tenuità e limiti benefici di non punibilità o attenuazioni
- La prescrizione estingue le contravvenzioni e può essere rilevata in sede d'appello; la Conferma in Cassazione della statuizione di estinzione per prescrizione comporta la perdita della relativa contestazione
- Le doglianze generiche in cassazione, non specificamente fondate su punti di diritto o su motivazione, raramente ottengono accoglimento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34139/2023 del 03/08/2023
- Sentenza penale · 3 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34140/2023 del 03/08/2023
- Sentenza penale · 3 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34142/2023 del 03/08/2023
- Sentenza penale · 3 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34144/2023 del 03/08/2023
- Sentenza penale · 3 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34145/2023 del 03/08/2023
- Sentenza penale · 3 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34147/2023 del 03/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →