Sentenza del 03/05/2019 n. 11662 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria che aveva ritenuto legittimo il recupero a tassazione, ai fini IRPEF, della sua quota di redditi da partecipazione, conseguenti agli utili non contabilizzati accertati nei confronti della società. Ha dedotto, da un lato, la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili ai soci e, dall'altro, la nullità della sentenza per omessa notificazione dell'atto di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha accertato che l'atto di appello era stato regolarmente notificato presso il difensore domiciliatario indicato dal contribuente. Ha inoltre ritenuto legittima la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci di una società di capitali a ristretta base azionaria, considerando consolidato l'accertamento del maggior reddito societario. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Consente di ricorrere per cassazione denunciando l'erronea interpretazione o applicazione delle norme giuridiche.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di censurare, nei limiti previsti dalla legge, l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Principio giurisprudenziale sulla società a ristretta base azionaria
è fondatamente presumibile [...] l'attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi
Quando una società di capitali con pochi soci abbia conseguito utili extracontabili accertati in via definitiva o comunque consolidati, è legittimo presumere che tali utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote, salvo prova contraria.
Principio sul divieto di presunzione di secondo grado
il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario
La presunzione non è considerata una presunzione di secondo grado perché il fatto noto è costituito dalla ristretta composizione societaria, dalla quale si ricavano il vincolo di solidarietà e il reciproco controllo tra soci.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base azionaria, l'accertamento di utili extracontabili può comportare, ai fini IRPEF, la presunzione della loro distribuzione proporzionale ai soci.
- Il socio può superare la presunzione fornendo una prova concreta e specifica della mancata distribuzione degli utili o dell'effettiva estraneità alla gestione e ai rapporti interni della società; la mera dichiarazione di non essere amministratore non è normalmente sufficiente.
- È importante verificare se l'accertamento del maggior reddito societario sia divenuto definitivo o comunque risulti consolidato: tale circostanza rafforza la presunzione nei confronti dei soci.
- La presunzione è fondata sulla ristrettezza della compagine sociale e sul reciproco controllo tra i soci, non direttamente sull'accertamento induttivo del reddito societario; per questo non viene considerata una presunzione di secondo grado.
- La notificazione dell'atto processuale presso il difensore domiciliatario indicato dal contribuente è valida e impedisce di sostenere la nullità del giudizio per omessa notifica, purché la relata identifichi correttamente destinatario e domicilio.
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