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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47637/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di secondo grado che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e condannato il ricorrente per i reati di ricettazione di un carnet di assegni di illecita provenienza e truffa. Le censure del difensore riguardavano il travisamento o l'errata valutazione della prova e la contraddittorietà della motivazione: mancata certezza che l'assegno denunciato smarrito fosse nella disponibilità dell'imputato e che fosse stato usato dall'imputato per acquistare il cane; testimonianze inconcludenti (possibili altri pagamenti con assegni), omissione di audizione del liquidatore della società, possibile riconoscimento della difformità della sottoscrizione da parte del venditore; dedotta la depenalizzazione dell'appropriazione di assegni smarriti (richiamata la modifica normativa del 2016) con conseguente insussistenza del reato di ricettazione; e mancanza di prova anche rispetto del delitto di truffa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la valutazione di merito dei giudici d'appello secondo cui vi erano elementi documentali e dichiarativi (in particolare le dichiarazioni dei testi Gualla) che collegavano l'assegno illecito alla spesa per l'acquisto del cane e giustificavano la condanna per ricettazione e truffa. Ha rigettato l'eccezione di depenalizzazione ritenendo che la provenienza del bene da delitto va valutata rispetto al momento della condotta e non venga esclusa per sopravvenute modifiche normative. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; resta ferma la condanna di merito (mesi cinque di reclusione ed euro 250,00 di multa, con riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, comma 4 cod. pen.).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata per la trattazione con contraddittorio cartolare del ricorso in Cassazione (procedura).

  • art. 648, comma 4, cod. pen.

    art. 648, comma 4, cod. pen.

    Norma richiamata come attenuante applicata in sede di condanna di merito; riconosciuta dalla Corte d'appello nella determinazione della pena.

  • art. 2 cod. pen.

    Principio per cui la valutazione della rilevanza penale della condotta si effettua con riferimento al momento in cui la condotta è stata commessa; la sopravvenuta abrogazione o modificazione della norma che qualificava la provenienza come delitto non invalida la rilevanza, se al momento della condotta la cosa proveniva da reato.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20772/2016; Sez. 2, n. 4132/2019; Sez. 2, n. 46991/2013)

    segnalate nel testo: Sez. 2, n. 20772 del 04/02/2016, Rv. 267034; Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019 dep. 2020, Rv. 278225; n. 46991 del 08/11/2013, Rv. 257432

    Principi secondo i quali la provenienza da reato dell'oggetto materiale della ricettazione è determinata da norme esterne alla fattispecie e va valutata al momento della ricezione; inoltre, l'appropriazione di cose smarrite che conservino segni esteriori di legittimo possesso può integrare furto da parte del primo appropriarsi e ricettazione per i successivi possessori.

Massime di principio

  • La valutazione della sussistenza della ricettazione si basa sulla prova della provenienza illecita dell'oggetto al momento dell'immissione nel circuito dei terzi: sopravvenute modifiche normative non sempre incidono sul giudizio se la condotta è anteriore.
  • La depenalizzazione di comportamenti collegati alla detenzione o appropriazione di assegni smarriti non elimina automaticamente la responsabilità di chi li mette in circolazione se, al momento della condotta, la provenienza era da reato: va verificato il momento della condotta e la situazione fattuale.
  • Per la truffa è necessario provare il comportamento ingannevole e il nesso causale con il risultato dannoso (la falsificazione della volontà del venditore); la semplice spesa di un titolo illecito può integrare il raggiro se ha effettivamente influenzato la volontà della controparte.
  • Le doglianze di "travisamento della prova" in Cassazione richiedono una dimostrazione puntuale dell'errore valutativo: censure generiche sulla credibilità dei testi o sulla presunta esistenza di alternative probatorie non sono di norma sufficienti.
  • La prova documentale e dichiarativa va valutata nel suo insieme: dichiarazioni di testimoni che collegano la consegna del titolo all'imputato, unite a elementi documentali (es. rilascio di documenti per microchip), possono essere ritenute idonee a fondare la responsabilità se congruenti e non contraddette.
  • In procedure di revisione o impugnazione, l'omissione di audizione di un testimone rilevante può essere censurata solo se risulta decisiva per il provvedimento; altrimenti la Corte può ritenere sufficiente il materiale già acquisito.

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