Cassazione Penale, Sentenza n. 18359/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza che dichiarava l'imputata colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998 (fatto del 12/06/2020) e la condannava a 3.500 euro di ammenda. Il ricorso deduceva: 1) nullità del giudizio per presunta invalidità della notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza un previo tentativo ai sensi dell'art. 157 c.p.p.; 2) errata negazione dell'applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, per aver il primo giudice ritenuto necessario il consenso (o la non opposizione) della persona offesa anche quando non rilevante dalla fattispecie.
La decisione
Il ricorso è stato deciso accogliendo il secondo motivo e rigettando il primo. Il primo motivo (nullità per notifica) è stato ritenuto manifestamente infondato: dagli atti risultava che l'imputata era stata identificata come senza fissa dimora, aveva nominato difensore di fiducia e la citazione era stata regolarmente notificata mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; il difensore ha poi assistito l'imputata in giudizio. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha rilevato l'erronea interpretazione dell'art. 34 d.lgs. 274/2000 da parte del giudice di primo grado (che aveva posto come condizione la non opposizione della persona offesa anche quando la presenza della parte offesa non è rilevante), e ha annullato la sentenza limitatamente al diniego dell'applicazione dell'art. 34, rinviando per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ascoli Piceno in diversa persona fisica, il quale dovrà applicare il principio di diritto richiamato senza vincoli in ordine all'esito.
Norme richiamate
d.lvo n. 286/1998, art. 10-bis
art. 10-bis d.lvo n. 286/1998
Norma che disciplina l'illecito amministrativo/contravvenzionale collegato all'ingresso e soggiorno irregolare dello straniero; la condanna originaria era fondata su questa disposizione
codice di procedura penale, art. 161, comma 4
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede che se l'indagato, all'atto dell'identificazione da parte della polizia giudiziaria, non dichiara i luoghi di cui all'art. 157 né elegge domicilio, le notificazioni possono essere eseguite mediante consegna al difensore; la Corte ha ritenuto conforme a norma la notifica al difensore di fiducia nel caso concreto
codice di procedura penale, art. 157
Regola i luoghi per le notificazioni (residenza, domicilio, ecc.); il motivo di nullità lamentava l'assenza di un tentativo ai sensi di questo articolo, ma la Corte ha escluso la violazione alla luce dell'art. 161, comma 4
art. 34 d.lgs. n. 274/2000
Disciplina l'esimente della particolare tenuità del fatto anche dopo l'esercizio dell'azione penale a condizione della non opposizione dell'imputato e della parte offesa, se presente; la Corte chiarisce che la norma non esige il consenso della persona offesa quando questa non è parte presente e che l'istituto è applicabile anche ai reati di ingresso e soggiorno irregolare
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è valida quando l'indagato è stato identificato come senza fissa dimora e non ha eletto domicilio: occorre verificare gli atti di identificazione e la nomina del difensore
- Per ottenere l'annullamento per vizio di notifica è necessario dimostrare che non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa processuale; la sola mancata preventiva notifica ai sensi dell'art. 157 non è decisiva se l'art. 161(4) si applica
- L'esimente della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 d.lgs. 274/2000 può essere valutata anche dopo l'esercizio dell'azione penale e non è inibita automaticamente dall'assenza di un 'consenso' della persona offesa quando quest'ultima non è parte presente: il criterio richiesto è la non opposizione, se la parte offesa è presente
- L'istituto dell'art. 34 è applicabile anche ai reati connessi all'ingresso e soggiorno irregolare dello straniero; il giudice deve valutare concretamente l'idoneità della particolare tenuità alla fattispecie
- In caso di annullamento limitato e rinvio, il giudice di rinvio non è vincolato nel merito ma deve osservare i principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione nel riesaminare la richiesta di applicazione dell'esimente
- La difesa dovrebbe tempestivamente chiedere l'applicazione dell'art. 34 e documentare l'assenza di opposizione rilevante da parte delle controparti; il pubblico ministero e il giudice devono motivare specificamente l'eventuale diniego
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18270/2022 del 09/05/2022
- Sentenza penale · 9 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18272/2022 del 09/05/2022
- Sentenza penale · 9 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18273/2022 del 09/05/2022
- Sentenza penale · 9 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18274/2022 del 09/05/2022
- Sentenza penale · 9 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18275/2022 del 09/05/2022
- Sentenza penale · 9 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18277/2022 del 09/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →