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Ordinanza

Ordinanza n. 1834/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio-Roma che aveva respinto il ricorso contro il rigetto dell'istanza di rinnovo della concessione della cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio-Roma concernente il rigetto dell'istanza di rinnovo della concessione della cittadinanza italiana. I motivi di appello contestano, in particolare, la motivazione posta a base del provvedimento amministrativo di rigetto, ritenuta meritevole di adeguato approfondimento nella fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che i motivi di appello meritino un adeguato approfondimento nella sede di merito, con particolare riguardo alla motivazione del rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto recessive le esigenze dell'appellante rispetto a quelle dell'Amministrazione, poiché la ricorrente può permanere regolarmente sul territorio nazionale nelle more della decisione di merito e non sussiste un diritto a ottenere la cittadinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la trattazione della domanda cautelare in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la circostanza che i motivi di impugnazione meritino approfondimento nel giudizio di merito non determina di per sé la concessione della misura cautelare, se il requisito del periculum in mora non risulta integrato.
  • Nelle controversie relative alla concessione della cittadinanza italiana, l'assenza di un diritto a ottenere lo status consente di valutare le esigenze dell'Amministrazione come prevalenti, ove l'interessato possa comunque permanere regolarmente sul territorio nazionale nelle more della decisione di merito.
  • Il pregiudizio cautelare derivante dal diniego della cittadinanza non è sufficiente, da solo, a giustificare la sospensione dell'atto quando la regolare permanenza dell'interessato in Italia non è impedita durante il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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