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Parere

Parere n. 695/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza di sospensione proposto con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971 dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- – Sportello unico per l’immigrazione per l’annullamento del provvedimento prot. P-LT/L/Q/2023/102272 del 7 novembre 2024 ad oggetto la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202500281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del 7 novembre 2024 di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo: la tardività della revoca ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2022; il difetto di istruttoria e la lesione del legittimo affidamento; l’ingiustificata penalizzazione del lavoratore per irregolarità imputabili esclusivamente al datore di lavoro; la violazione dei principi di proporzionalità e di tutela della dignità del lavoratore straniero. Il nulla osta era stato rilasciato nel settembre 2023, il lavoratore era stato assunto nel febbraio 2024 e, nell’ottobre 2024, lo Sportello unico aveva avviato il procedimento di revoca, comunicando agli interessati gli elementi ostativi e consentendo la presentazione di memorie. La revoca è stata adottata sulla base della dichiarazione del datore di lavoro di non essere in possesso di un DURC e di un’asseverazione regolari. Il ricorso è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato senza documentazione attestante il perfezionamento della notifica; la Sezione aveva richiesto chiarimenti con parere interlocutorio, ma il Ministero non ha trasmesso la documentazione richiesta.

Il parere

La Sezione ha ritenuto congiuntamente palesemente infondati i motivi di ricorso. La mancanza del DURC, attestante la regolarità dei versamenti INPS, INAIL e alle Casse edili, costituisce elemento ostativo al rilascio e alla conferma del nulla osta. La disciplina richiamata prevede che, ove successivamente emerga uno o più elementi ostativi ai sensi degli artt. 22 e 24 del testo unico sull’immigrazione, l’amministrazione debba procedere alla revoca del nulla osta e del visto di ingresso. La Sezione ha inoltre rilevato che l’allegazione dell’asseverazione professionale è condizione per il rilascio del nulla osta e riguarda, tra l’altro, i requisiti reddituali, il rispetto dei contratti collettivi e la congruità della richiesta del datore di lavoro. La dichiarazione dello stesso datore di lavoro circa l’irregolarità contributiva rendeva quindi legittima la revoca, senza che potessero prevalere l’affidamento del lavoratore, la sua posizione lavorativa già instaurata o le doglianze relative alla proporzionalità della misura. Il ricorso è stato respinto e l’istanza cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Primo motivo - Tardività della revoca e violazione dell’art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2022

La censura è stata ritenuta infondata. La disciplina applicabile impone la revoca del nulla osta quando, anche successivamente al rilascio, siano accertati elementi ostativi previsti dalla normativa sull’ingresso per lavoro subordinato.

Secondo motivo - Difetto di istruttoria e legittimo affidamento

La censura è stata respinta perché l’amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento, ha assegnato agli interessati un termine per memorie e documenti e ha fondato la revoca sull’espressa dichiarazione del datore di lavoro relativa alla mancanza del DURC. L’affidamento del lavoratore non può consolidare un titolo la cui conferma è condizionata all’esito dell’istruttoria sugli elementi ostativi.

Terzo motivo - Penalizzazione del lavoratore per irregolarità del datore di lavoro

La Sezione ha escluso che l’imputabilità dell’irregolarità al datore di lavoro impedisca la revoca. La mancanza del DURC costituisce, per previsione normativa, elemento ostativo al nulla osta e impone all’amministrazione di procedere alla revoca.

Quarto motivo - Proporzionalità, dignità del lavoratore e danno grave e irreparabile

La censura è stata ritenuta infondata. La revoca costituisce conseguenza obbligata dell’accertamento dell’elemento ostativo; l’istanza di sospensione è stata assorbita dal rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

  • artt. 7 e 8 l. n. 241/1990

    Impongono le garanzie partecipative nel procedimento di revoca; nel caso concreto l’amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento e concesso dieci giorni per memorie e documenti.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa illegittimità della revoca, ma la censura è stata disattesa alla luce della disciplina speciale che impone la revoca in presenza di elementi ostativi.

  • art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere la tardività della revoca; la Sezione ha ritenuto infondata la doglianza.

  • d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023

    Prevede il rilascio del nulla osta entro termini determinati in assenza di elementi ostativi e disciplina la verifica successiva dei requisiti.

  • art. 22, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998

    Stabilisce che, qualora siano successivamente accertati uno o più elementi ostativi, l’amministrazione deve procedere alla revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

  • artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998

    Individuano gli elementi ostativi rilevanti nell’istruttoria relativa al lavoro subordinato dello straniero.

  • artt. 1 e 36 Cost.

    Sono stati richiamati dal ricorrente a tutela della dignità e del diritto al lavoro, ma non sono stati ritenuti ostativi alla revoca obbligatoria del nulla osta.

  • art. 8 CEDU

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alla tutela della dignità e della posizione personale, senza incidere sull’esito di rigetto.

  • art. 112 c.p.c.

    La Sezione ha richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per affermare che le questioni esaminate esaurivano la vicenda.

Massime di principio

  • Quando la normativa speciale subordina la conferma del nulla osta al lavoro subordinato alla verifica successiva dell’assenza di elementi ostativi, l’accertamento di tali elementi impone all’amministrazione di revocare il nulla osta già rilasciato.
  • La mancanza del DURC, attestante l’irregolarità degli obblighi contributivi e previdenziali del datore di lavoro, costituisce elemento ostativo al rilascio o alla conferma del nulla osta per lavoro subordinato dello straniero.
  • L’irregolarità del datore di lavoro può incidere sulla validità del nulla osta anche quando non sia imputabile al lavoratore, poiché la disciplina considera la sussistenza dei requisiti del datore una condizione oggettiva del titolo.
  • L’esperimento delle garanzie partecipative, mediante comunicazione di avvio del procedimento e possibilità di presentare memorie e documenti, soddisfa gli obblighi procedimentali quando la revoca è fondata sull’accertamento di un elemento ostativo documentato.
  • Il legittimo affidamento del lavoratore sull’avvenuto rilascio del nulla osta non prevale sulla disciplina speciale che ne subordina la conferma all’esito dell’istruttoria e impone la revoca in caso di successivo accertamento di irregolarità.

Revoca del nulla osta al lavoro subordinato dello straniero

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un lavoratore straniero contro la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato disposta dalla Prefettura – Sportello unico per l’immigrazione. Il ricorso è stato respinto dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato, con assorbimento dell’istanza di sospensione.

Premesse e svolgimento del procedimento

Il nulla osta era stato rilasciato nel settembre 2023 su richiesta del datore di lavoro. Il lavoratore era stato assunto nel febbraio 2024. Nell’ottobre 2024 lo Sportello unico ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, assegnando dieci giorni per la presentazione di memorie e documenti. Le osservazioni presentate non sono state ritenute idonee a superare gli elementi ostativi.

La revoca è stata adottata il 7 novembre 2024 sulla base della dichiarazione del datore di lavoro di non essere in possesso di un DURC e di un’asseverazione regolari. Il ricorso straordinario, proposto il 7 marzo 2025 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato, non era corredato dalla documentazione attestante il perfezionamento della notifica. Dopo un parere interlocutorio, il Ministero dell’interno ha trasmesso la relazione istruttoria, senza tuttavia produrre la documentazione relativa alla notifica.

Motivi di ricorso

Il ricorrente ha dedotto la tardività della revoca, il difetto di istruttoria e la violazione del legittimo affidamento, sostenendo di avere sostenuto costi e intrapreso le procedure necessarie per ottenere il permesso di soggiorno. Ha inoltre affermato che le irregolarità del datore di lavoro non avrebbero dovuto ricadere sul lavoratore e che la revoca avrebbe violato i principi di proporzionalità, dignità e tutela del diritto al lavoro, determinando il rischio di perdita dell’attività lavorativa e di espulsione.

Quadro normativo e valutazioni della Sezione

La Sezione ha richiamato il decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, secondo cui il nulla osta è rilasciato entro termini determinati in assenza di elementi ostativi, ma la sua conferma resta subordinata al completamento dell’istruttoria relativa ai requisiti previsti dagli artt. 22 e 24 del testo unico sull’immigrazione.

In particolare, l’art. 22, comma 5-quater, del testo unico dispone che, ove siano successivamente accertati uno o più elementi ostativi, l’amministrazione deve procedere alla revoca del nulla osta e del visto di ingresso. La disciplina richiede inoltre l’asseverazione di un professionista autorizzato, attestante i requisiti reddituali del datore di lavoro, il rispetto dei contratti collettivi e la congruità della richiesta.

Rilevanza del DURC e dell’asseverazione

La mancanza del DURC, che certifica la regolarità dei versamenti INPS, INAIL e alle Casse edili, è stata considerata un elemento ostativo al rilascio e alla conferma del nulla osta. Nel caso concreto, tale circostanza non risultava da una valutazione meramente ipotetica, ma dalla dichiarazione espressa dello stesso datore di lavoro.

La Sezione ha quindi ritenuto corretta la revoca, qualificandola come conseguenza prevista dalla disciplina applicabile al sopravvenire dell’accertamento di elementi ostativi. L’irregolarità del datore di lavoro rileva oggettivamente ai fini del titolo, anche se non imputabile al lavoratore.

Partecipazione e legittimo affidamento

Il procedimento è stato preceduto dalla comunicazione di avvio e dalla possibilità per gli interessati di presentare osservazioni. La Sezione ha pertanto escluso il difetto di istruttoria prospettato dal ricorrente.

L’affidamento maturato dal lavoratore in ragione del precedente rilascio del nulla osta non poteva prevalere sulla disciplina speciale, che subordina la stabilità del titolo alla verifica successiva dell’assenza di elementi ostativi. La successiva instaurazione del rapporto di lavoro e le spese sostenute non impedivano quindi la revoca obbligatoria.

Esito

La Sezione ha ritenuto congiuntamente palesemente infondati i quattro motivi di ricorso. Il ricorso straordinario è stato respinto e l’istanza di sospensione è stata assorbita.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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