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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40905/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma della condanna per furto in abitazione aggravato dal mezzo fraudolento. Hanno dedotto: (1) violazione di legge e vizio probatorio perché l'unico fondamento dell'accertamento sarebbe stato costituito dalle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, acquisita ai sensi dell'art. 512 c.p.p. dopo la premorienza della vittima, in contrasto con la giurisprudenza nazionale e della Corte EDU; (2) vizi di motivazione circa l'affidabilità del riconoscimento fotografico operato dalla vittima; (3) errori nella commisurazione della pena e nella valutazione dell'attenuante/applicazione dell'aggravante.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: le dichiarazioni predibattimentali erano state acquisite con il consenso di tutte le parti e, pertanto, potevano costituire base "esclusiva e determinante" per la condanna, purché la rinuncia al diritto di esaminare il teste sia stata consapevole, informata e inequivocabile e non contrastante con rilevanti interessi pubblici. I rilievi sul riconoscimento fotografico e sulla pena sono stati considerati generici e privi del necessario specifico confronto con la motivazione della Corte territoriale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 512 c.p.p.

    Le dichiarazioni predibattimentali acquisite con il consenso di tutte le parti possono essere utilizzate come base esclusiva e determinante della prova di responsabilità; l'acquisizione con consenso costituisce rinuncia compatibile con l'art. 6 CEDU ove sia consapevole, informata e inequivocabile.

  • art. 62 n. 4) c.p.

    La Corte d'appello ha riconosciuto l'attenuante prevista dall'art. 62 n.4 c.p. ritenendola equivalente all'aggravante contestata e ha ridotto la pena in conseguenza.

  • art. 6 CEDU

    Il diritto al contraddittorio e all'esame dei testimoni può essere oggetto di rinuncia; tale rinuncia è compatibile con l'art. 6 se risulta consapevole, informata e inequivocabile e se sono presenti garanzie proporzionate e assenza di conflitto con interessi pubblici rilevanti.

  • Corte EDU, sentenze "Al-Khawaja e Tahery" (15/12/2011) e "Schatschaachwili" (15/12/2015)

    Tali decisioni richiedono adeguate garanzie procedurali quando dichiarazioni predibattimentali vengono utilizzate senza possibilità di esame; nel caso di acquisizione con consenso delle parti, i criteri indicati non impediscono l'utilizzo delle dichiarazioni purché la rinuncia sia valida e le dichiarazioni superino il vaglio di credibilità.

  • Giurisprudenza nazionale citata (es. Sez. 2, Sent. Poppi; Sez. F, Sent. Diana)

    La giurisprudenza di legittimità ammette la valorizzazione delle dichiarazioni predibattimentali acquisite con consenso e riconosce la valutabilità degli individui indicati tramite riconoscimento fotografico nel libero convincimento del giudice, quando la persona si dichiari certa dell'identificazione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese durante le indagini possono essere utilizzate anche come unico mezzo di prova se sono state acquisite con il consenso di tutte le parti; tale consenso equivale a rinuncia al diritto di esaminare il teste e deve essere consapevole, informato e inequivocabile.
  • I principi enunciati dalla Corte EDU (es. Al-Khawaja, Schatschaachwili) richiedono garanzie procedurali soprattutto quando la dichiarazione viene impiegata senza il consenso delle parti; se è invece presente una valida rinuncia, il giudice nazionale può fondare la decisione su tali dichiarazioni previo accurato vaglio di credibilità.
  • Il riconoscimento fotografico è una prova "atipica" valutabile nel libero convincimento del giudice; per essere decisiva occorre accertare la credibilità e la certezza del dichiarante al momento dell'individuazione.
  • Le censure generiche sulla modalità probatoria e sulla misura della pena sono spesso inammissibili o destinate a soccombere: il ricorso deve contenere censure specifiche e un confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito.
  • Per contrastare l'utilizzo di dichiarazioni predibattimentali è fondamentale eccepire in modo specifico l'assenza di un consenso libero/informato o la mancanza delle garanzie minime richieste dalla CEDU; altrimenti tali dichiarazioni difficilmente saranno escluse.

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