Cassazione Penale, Ordinanza n. 27005/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza della corte di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., quindi in sede di concordato in appello. Il ricorrente ha lamentato che la corte territoriale non avrebbe valutato la possibilità di escludere la recidiva e di applicare le attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza non consentita, perché attinente alla determinazione della pena e a profili non deducibili nel ricorso contro una pronuncia resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo che si alleghi l'illegalità della sanzione o vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto al concordato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità tra accordo e decisione del giudice; non sono invece ammissibili doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e su vizi della quantificazione della pena, se non quando la sanzione sia illegale. Poiché il ricorrente si è limitato a contestare il mancato mancato esame della recidiva e la mancata massima espansione delle attenuanti generiche, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La pronuncia resa in sede di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione giudiziale rispetto all'accordo.
Non è consentito dedurre, nel ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la mancata valutazione delle cause di proscioglimento, secondo il principio richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che investano la regolarità del concordato, ossia la formazione della volontà della parte, il consenso del pubblico ministero e la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Non sono ammissibili doglianze che ripropongano motivi rinunciati o che attengano alla mera determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza resa su concordato in appello non è deducibile la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i limiti specificamente ammessi dalla disciplina e dalla giurisprudenza richiamata.
- Le contestazioni sull'esclusione della recidiva e sull'estensione delle attenuanti generiche, quando non si traducano in illegalità della pena, integrano censure non consentite contro la pronuncia ex art. 599-bis c.p.p.
Come è indicizzato
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