Ordinanza n. 16/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: (i) della determinazione del Responsabile del Servizio I - Servizio Relazioni Esterne, Turismo, Politiche sociali, Pubblica Istruzione - del Comune di Minturno n. 687 del 21 novembre 2025 (n. 2474 del Reg. Gen.), avente ad oggetto “Affidamento ad un soggetto collaboratore-gestore per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (fnpsa) - codice progetto 272 pr 2, annualità 2025-2026 - cig: b74336dbd6 - aggiudicazione opera-ore economico: "I colori della solidarietà" - raggruppamento temporaneo di professionisti - rettifica determina n. 682 del 21.11.2025”; (ii) della determinazione del Responsabile del Servizio I n. 682 del 21 novembre 2025 (n. 2473 del Reg. Gen.), come rettificata dal provvedimento che precede; (iii) della determinazione del Responsabile del Servizio I n. 439 del 20 agosto 2025 (n. 1684 del Reg. Gen.), con la quale è stata disposta l'ammissione alla seconda fase di gara degli operatori economici partecipanti, tra cui il RTI controinteressato; (iv) di tutti i verbali di gara, ivi inclusi i verbali n. 1 del 15 luglio 2025, n. 2 dell'8 agosto 2025, n. 3 del 3 settembre 2025, n. 4 del 7 ottobre 2025, n. 5 del 16 ottobre 2025 e n. 6 del 22 ottobre 2025, richiamati ed approvati con il provvedimento di aggiudicazione; (v) del verbale di chiusura del procedimento di verifica sul possesso dei requisiti prot. n. 47037 dell'11 novembre 2025, con cui è stato attestato il possesso dei requisiti in capo al RTI aggiudicatario; (vi) del punto 9.3 del Disciplinare di gara, nella parte in cui dispone che il requisito di aver svolto servizi analoghi nei dieci anni precedenti l'indizione della gara può, in caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, essere documentato da una sola delle imprese raggruppate; (vii) ove occorra, del Bando di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e di ogni altro atto della lex specialis; (viii) nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto; per la condanna dell'Amministrazione resistente alla reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione dell'appalto alla Società ricorrente; e per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato, e per il conseguente subentro della Società ricorrente nel medesimo, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 dicembre 2025: (i) della Determinazione del Responsabile del Servizio I - Servizio Relazioni Esterne, Turismo, Politiche sociali, Pubblica Istruzione - del Comune di Minturno n. 687 del 21 novembre 2025 (n. 2474 del Reg. Gen.), avente ad oggetto “Affidamento ad un soggetto collaboratore-gestore per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (fnpsa) - codice progetto 272 pr 2, annualità 2025-2026 - cig: b74336dbd6 - aggiudicazione opera-ore economico: "I colori della solidarietà" - raggruppamento temporaneo di professionisti - rettifica determina n. 682 del 21.11.2025”; (ii) della determinazione del Responsabile del Servizio I n. 682 del 21 novembre 2025 (n. 2473 del Reg. Gen.), come rettificata dal provvedimento che precede; (iii) della determinazione del Responsabile del Servizio I n. 439 del 20 agosto 2025 (n. 1684 del Reg. Gen.), con la quale è stata disposta l’ammissione alla seconda fase di gara degli operatori economici partecipanti, tra cui il RTI controinteressato; (iv) di tutti i verbali di gara, ivi inclusi i verbali n. 1 del 15 luglio 2025, n. 2 dell’8 agosto 2025, n. 3 del 3 settembre 2025, n. 4 del 7 ottobre 2025, n. 5 del 16 ottobre 2025 e n. 6 del 22 ottobre 2025, richiamati ed approvati con il provvedimento di aggiudicazione; (v) del verbale di chiusura del procedimento di verifica sul possesso dei requisiti prot. n. 47037 dell’11 novembre 2025, con cui è stato attestato il possesso dei requisiti in capo al RTI aggiudicatario; (vi) del punto 9.3 del Disciplinare di gara, nella parte in cui dispone che il requisito di aver svolto servizi analoghi nei dieci anni precedenti l’indizione della gara può, in caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, essere documentato da una sola delle imprese raggruppate; (vii) ove occorra, del Bando di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e di ogni altro atto della lex specialis; (viii) nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto; per la condanna dell’Amministrazione resistente alla reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione dell’appalto alla Società ricorrente; e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, e per il conseguente subentro della Società ricorrente nel medesimo, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Arteinsieme società cooperativa sociale il 4 gennaio 2026: per l’annullamento (i) della determinazione del responsabile del servizio i - servizio relazioni esterne, turismo, politiche sociali, pubblica istruzione - del comune di Minturno n. 687 del 21 novembre 2025 (n. 2474 del reg. gen.), avente ad oggetto “affidamento ad un soggetto collaboratore-gestore per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (fnpsa) - codice progetto 272 pr 2, annualità 2025-2026 - cig: b74336dbd6 - aggiudicazione operatore economico: “i colori della solidarietà” - raggruppamento temporaneo di professionisti - rettifica determina n. 682 del 21.11.2025”; (ii) della determinazione del responsabile del servizio I n. 682 del 21 novembre 2025 (n. 2473 del reg. gen.), come rettificata dal provvedimento che precede; (iii) della determinazione del responsabile del servizio I n. 439 del 20 agosto 2025 (n. 1684 del reg. gen.), con la quale è stata disposta l’ammissione alla seconda fase di gara degli operatori economici partecipanti, tra cui il rti controinteressato; (iv) di tutti i verbali di gara, ivi inclusi i verbali n. 1 del 15 luglio 2025, n. 2 dell’8 agosto 2025, n. 3 del 3 settembre 2025, n. 4 del 7 ottobre 2025, n. 5 del 16 ottobre 2025 e n. 6 del 22 ottobre 2025, richiamati ed approvati con il provvedimento di aggiudicazione; (v) del verbale di chiusura del procedimento di verifica sul possesso dei requisiti prot. n. 47037 dell’11 novembre 2025, con cui è stato attestato il possesso dei requisiti in capo al rti aggiudicatario; (vi) del punto 9.3 del disciplinare di gara, nella parte in cui dispone che il requisito di aver svolto servizi analoghi nei dieci anni precedenti l’indizione della gara può, in caso di raggruppamenti temporanei d’impresa, essere documentato da una sola delle imprese raggruppate; (vii) ove occorra, del bando di gara, del capitolato speciale d’appalto e di ogni altro atto della lex specialis; (viii) nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto; per la condanna dell’amministrazione resistente alla reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione dell’appalto alla società ricorrente; e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, e per il conseguente subentro della società ricorrente nel medesimo, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dall’ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ ODV l’8 gennaio 2026: per l’annullamento 1) del punto 9.1 Requisiti di idoneità professionale del disciplinare di gara della procedura per “Affidamento ad un soggetto collaboratore – gestore per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (FNPSA) – Codice progetto 272 – PR – 2, ANNUALITÀ 2025 – 2026 – CUP: F59I23002030001 – CIG: B74336DBD6” nella parte in cui ha stabilito per le Cooperative sociali la “iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, (ove istituito)” e nella parte in cui nell’ultimo periodo, disciplinante espressamente i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ha previsto la sola dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di iscrizione e copia dello Statuto, per gli organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione CCIAA ad essi appartenenti; 2) dei verbali del seggio di gara nr. 3 del 3.9.2025, 4 del 7.10.2025, 5 del 16.10.2025 e 6 del 22.10.2025 nella parte in cui non è stata esclusa la concorrente Arteinsieme Società Cooperativa Sociale dalla procedura di gara; 3) del verbale del responsabile del servizio I del Comune di Minturno del 10.11.2025 di verifica di chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti nella parte in cui non è stata esclusa la concorrente Arteinsieme Società Cooperativa Sociale dalla procedura di gara; 4) della determinazione del responsabile del servizio I – servizio relazioni esterne, turismo, politiche sociali, pubblica istruzione del Comune di Minturno n. 682 del 21.11.2025, con cui, tra gli altri, sono stati approvati i verbali del seggio di gara nr. 3 del 3.9.2025, 4 del 7.10.2025, 5 del 16.10.2025 e 6 del 22.10.2025 e il verbale del 10.11.2025 di verifica di chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti nella parte in cui non è stata esclusa la concorrente Arteinsieme Società Cooperativa Sociale dalla procedura di gara; 5) della determinazione del responsabile del servizio I – servizio relazioni esterne, turismo, politiche sociali, pubblica istruzione del Comune di Minturno n. 687 del 21.11.2025, con la quale è stata rettificata la precedente determinazione del responsabile del servizio I – servizio relazioni esterne, turismo, politiche sociali, pubblica istruzione del Comune di Minturno n. 682 del 21.11.2025 nella parte in cui non è stata esclusa la concorrente Arteinsieme Società Cooperativa Sociale dalla procedura di gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo della procedura per la co-progettazione, organizzazione e gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela, unitamente agli atti di ammissione, ai verbali di gara, alla verifica dei requisiti e alla lex specialis
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa sociale ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta dal Comune di Minturno in favore di un raggruppamento temporaneo, nonché gli atti presupposti e connessi, chiedendone l'annullamento, la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione e, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia e il subentro. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono state dedotte numerose censure riferite, tra l'altro, all'ammissione alla seconda fase della procedura, alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario e alla previsione del punto 9.3 del disciplinare, che consentiva ai raggruppamenti temporanei di documentare il requisito dei servizi analoghi mediante una sola impresa raggruppata. Sono stati inoltre contestati i verbali di gara e gli atti di aggiudicazione. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contro la lex specialis e contro la mancata esclusione della società ricorrente, deducendo profili relativi ai requisiti di idoneità professionale delle cooperative sociali e alla posizione della ricorrente nella procedura.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato anzitutto che non era stato allegato un pregiudizio connotato da estrema gravità e urgenza, requisito richiesto, in relazione al rito applicabile, dagli artt. 120, comma 8, e 119, comma 4, c.p.a. Ha inoltre escluso tale requisito in considerazione dell'oggetto dell'appalto, relativo a servizi di accoglienza, integrazione e tutela di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, e della possibilità che la ricorrente subentrasse nel contratto qualora l'amministrazione decidesse di stipularlo durante il giudizio. Quanto al fumus, il Collegio ha ritenuto che le numerose censure formulate dalle parti, impregiudicate le eccezioni di inammissibilità dei secondi motivi aggiunti e considerata anche la proposizione del ricorso incidentale, non fossero esaminabili in modo sommario nella fase cautelare e richiedessero un approfondimento nel merito. È stata quindi fissata l'udienza pubblica dell'11 marzo 2026 per la trattazione della causa, con rinvio della liquidazione delle spese al definitivo.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale prevista dal codice del processo amministrativo.
«estrema gravità ed urgenza»
Il requisito dell'estrema gravità e urgenza è stato ritenuto necessario, in relazione alla materia trattata, per l'accoglimento della tutela cautelare.
«estrema gravità ed urgenza»
Il requisito dell'estrema gravità e urgenza è stato richiamato quale condizione non allegata e comunque non ravvisabile nel caso concreto.
Sono stati richiamati dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, ma il TAR non ha deciso tali domande nella fase cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa a controversie in materia di contratti pubblici, l'accoglimento della domanda richiede l'allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio caratterizzato da estrema gravità e urgenza quando tale requisito sia richiesto dal rito applicabile.
- La possibilità di subentro nel contratto, ove stipulato nelle more del giudizio, può escludere in concreto l'estrema gravità e urgenza del pregiudizio dedotto dall'impresa concorrente, soprattutto quando l'oggetto dell'affidamento consenta una successiva sostituzione dell'aggiudicatario.
- La complessità e la pluralità delle censure, unite alla proposizione di un ricorso incidentale e a eccezioni di inammissibilità dei motivi aggiunti, possono rendere non praticabile l'esame sommario del fumus boni iuris nella sede cautelare e imporre l'approfondimento nella fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 50/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 51/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →