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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7665/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, in parziale accoglimento dell'appello di AMA, aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per Tarsu/Tari relativo agli anni 2006-2011 nei confronti dell'esercizio commerciale gestito da Timalù nel porto turistico di Roma (Ostia Lido). Timalù deduceva (i) vizio motivazionale per apparente contraddittorietà della decisione, (ii) violazione delle norme processuali per ammissione di nuove eccezioni in appello, e (iii) errata interpretazione del regime di esclusione dalla privativa comunale alla luce del Piano di raccolta dei rifiuti adottato dalla Capitaneria e delle norme del Regolamento Tari comunale

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (a) la motivazione della Commissione Tributaria Regionale non è inesistente o contraddittoria in termini tali da integrare vizio rilevante in cassazione; (b) le argomentazioni svolte da AMA in appello erano difensive e interpretative e non nuove eccezioni in senso tecnico precluse; (c) alla luce della giurisprudenza consolidata, in assenza di una Autorità Portuale istituita per il porto di Ostia (che non figura nell'elenco delle Autorità portuali), la competenza in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti di origine commerciale nell'area portuale rimane del Comune (e quindi AMA è legittimata all'imposizione), mentre il Piano di raccolta adottato dalla Capitaneria riguarda i rifiuti prodotti dalle unità di diporto ("garbage") e non estende automaticamente l'esenzione ai locali commerciali. La Corte ha altresì confermato la riduzione tariffaria del 60% disposta dal giudice di merito in ragione del fatto che il servizio non era effettivamente svolto da AMA. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Regolamento Tari del Comune di Roma n. 56 del 2010, art. 12, comma 5

    Consente la riduzione della tariffa (applicata dal giudice di merito del 60%) quando il servizio, benché istituito, non risulti effettivamente svolto dall'ente gestore (AMA nel caso di specie).

  • Regolamento Tari del Comune di Roma n. 56 del 2010, art. 10

    Prevede l'esclusione dalla Tari per locali e aree prive dell'obbligo di ordinario conferimento dei rifiuti in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari; la Corte ha ritenuto che tale esclusione non operi nel caso in cui non sia stata istituita Autorità portuale competente o non sussista un concordato ambito applicativo del piano che ricomprenda i rifiuti commerciali.

  • Decreto Legislativo n. 182/2003, art. 5 (commi richiamati)

    L'art. 5 (e relative disposizioni di recepimento della Direttiva 2000/59/CE) disciplina il Piano e gli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi; la Corte interpreta che il Piano adottato dalla Capitaneria riguarda i rifiuti prodotti dalle unità di diporto e non i rifiuti di origine commerciale delle attività insediate nell'area portuale.

  • Decreto Legislativo n. 182/2003, artt. 8 e 10

    Attribuiscono competenze in materia di raccolta dei rifiuti delle navi all'Autorità portuale/autorità marittima per i soli rifiuti navali; non incidono sulla potestà impositiva comunale rispetto ai rifiuti prodotti da attività commerciali nell'area portuale se non vi è Autorità portuale istituita.

  • Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 5

    "esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri"

    Norma che permette l'esclusione dall'imposizione per aree non soggette all'obbligo di conferimento; la Corte ha richiamato la disposizione per ribadire che l'esclusione opera solo se disciplinata da norme che trasferiscono la competenza (es. istituzione Autorità portuale), non in presenza di mero intervento della Capitaneria per rifiuti da unità diporto.

  • Legge 28 febbraio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, lett. c

    Stabilisce i compiti delle Autorità portuali (tra cui servizi di interesse generale quali pulizia e raccolta rifiuti). La Corte sottolinea che solo i porti per i quali è istituita un'Autorità portuale possono sottrarre la competenza comunale in materia di rifiuti; Ostia non è tra i porti con Autorità portuale istituita.

  • D.M. 14 novembre 1994, art. 1

    "I servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale sono così identificati: (...) B) Servizi di pulizia e raccolta rifiuti. Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). (...)"

    Elenca i servizi di competenza dell'Autorità portuale; conferma che la gestione rifiuti in aree sottese a Autorità portuale rientra tra i servizi attribuiti a tale soggetto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 e art. 58

    Art. 57 contiene il divieto di nuove eccezioni in appello: la Corte ricorda che tale divieto riguarda le "eccezioni in senso tecnico" e non impedisce all'Amministrazione (o resistente) di formulare difese e interpretazioni nuove o produrre documenti in appello; l'art.58 permette la produzione di documenti in appello anche se preesistenti e anche se la parte era contumace in primo grado.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (primo comma, nn. 3, 4 e 5)

    Norme che regolano i motivi di cassazione: la Corte richiama la limitazione del sindacato di legittimità sulla motivazione (n.5) e la necessità di mostrare omesso esame di fatto decisivo o violazione di legge per annettere fondatezza ai motivi dedotti; ha escluso i vizi denunciati da Timalù come non rientranti nei ristretti presupposti di ammissibilità in cassazione.

Massime di principio

  • Verificare sempre se nell'area portuale è stata istituita un'Autorità portuale: solo in tal caso la competenza per la raccolta e smaltimento dei rifiuti (e la conseguente esclusione della privativa comunale) può essere attribuita all'Autorità portuale e sottratta al Comune.
  • Un Piano di raccolta dei rifiuti adottato dalla Capitaneria (autorità marittima) tende a disciplinare i rifiuti prodotti dalle unità di diporto ("garbage") e non si estende automaticamente ai rifiuti prodotti da attività commerciali interne al porto; per l'esclusione dalla Tari dei locali commerciali è necessaria una fonte normativa/accordo che trasferisca la competenza.
  • Se il servizio di raccolta previsto dall'ente impositore non è effettivamente svolto dallo stesso, il contribuente può ottenere forme di riduzione tariffaria previste dal regolamento locale (nel caso di Roma riduzione del 60%), salva diversa disciplina locale o prova contraria.
  • In appello l'Amministrazione può formulare argomentazioni difensive e produrre documenti anche se non erano stati formulati in primo grado; il divieto di "nuove eccezioni" riguarda fatti-eccezione in senso tecnico e non impedisce la rimodulazione interpretativa della normativa.
  • In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione è molto limitato: bisogna dimostrare omissione di esame di fatto decisivo o motivazione completamente assente/contraddittoria per ottenere accoglimento del ricorso per vizio motivazionale.

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