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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34975/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli con ricorso per cassazione proposto personalmente. La Corte di cassazione ha rilevato che, per effetto della novella dell'art. 613 c.p.p. applicabile al caso perché il ricorso è stato presentato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Nel caso concreto l'atto risultava sottoscritto dall'imputato e non da un difensore abilitato, sicché il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione, nel regime successivo alla legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    La novella è richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p., applicabile ai ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto esclusivamente da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La firma autenticata da un avvocato cassazionista non è sufficiente se l'atto non proviene da un difensore abilitato alla difesa in cassazione.
  • La proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato integra una causa autonoma di inammissibilità dell'impugnazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna alle spese processuali e, ove ravvisata colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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