Cassazione Penale, Sentenza n. 22110/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 09/01/2025 con cui la Corte d'appello di Milano, in sede di riesame disposta dalla Cassazione, aveva revocato l'ordinanza del 23/03/2023 che aveva concesso a Dritan (Nikol) Nikolli l'indulto concernente la pena di anni 2 e giorni 26 di reclusione (sentenza 06/12/2001, irr. 17/01/2002). Il difensore deduceva violazione dell'art. 172 c.p., sostenendo che l'indulto del 23/03/2023 aveva efficacia retroattiva ex tunc e quindi la pena risultava estinta, sicché il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiararne l'estinzione prima di valutare l'eventuale revoca dell'indulto; inoltre rilevava che la carcerazione avvenuta nel 2016 non poteva interrompere il decorso del termine decennale per l'estinzione della pena intervenuta dopo l'irrevocabilità della sentenza.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello di Milano di revocare l'ordinanza 23/03/2023 in quanto essa aveva erroneamente ri-concesso l'indulto già precedentemente concesso e poi revocato (23/04/2014) a seguito di nuova condanna. Ha inoltre condiviso che la pena di anni 2 e giorni 26 risultava interamente scontata e, pertanto, la richiesta di estinzione era infondata. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma fissata in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 172 comma 1 cod. pen.
La Corte ha ritenuto inammissibile la deduzione di estinzione della pena ex art. 172 perché, alla data del giudizio, la pena risultava già scontata e perché l'argomentazione del ricorrente si fondava su un provvedimento (l'ordinanza 23/03/2023) poi revocato; inoltre il decorso del termine decennale utile ai fini dell'estinzione è stato valutato in relazione agli eventi che hanno inciso sulla revoca dell'indulto
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per irrogare la sanzione pecuniaria e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per aver proposto un ricorso ritenuto inammissibile senza colpa rilevante nella determinazione della causa di inammissibilità
entrata in vigore 01/08/2006 della legge 31 luglio 2006 n. 241
Richiamata rispetto al computo temporale entro il quale si valutano le conseguenze di successive condanne rispetto al beneficio dell'indulto (verifica del quinquennio utile ai fini delle revoche)
Sez. U, n. 2 del 30/10/2014 (Maiorella)
Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 — 01
Richiamata per il principio che il decorso del termine decennale utile per l'estinzione della pena comincia a decorrere dal momento in cui si verifica la condizione che ha determinato la revoca dell'indulto (ossia dalla data dell'irrevocabilità della sentenza che ha causato la revoca), e non necessariamente dall'irrevocabilità della sentenza originaria
Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000 n. 186
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Richiamata in relazione al criterio per valutare la responsabilità o colpa nella proposizione di ricorsi inammissibili: in mancanza di elementi di colpa, la declaratoria di inammissibilità può comunque comportare sanzioni pecuniarie previste dall'ordinamento
Massime di principio
- Prima di dichiarare l'estinzione della pena ex art. 172 c.p. il giudice deve verificare lo stato effettivo del beneficio (indulto): se l'indulto è stato precedentemente concesso e poi revocato a seguito di una successiva condanna, non può operare l'estinzione.
- L'indulto con efficacia retroattiva ex tunc non produce automaticamente estinzione della pena se, nella catena degli atti, risulta una revoca precedente o successiva che ne modifica gli effetti; bisogna valutare cronologia e validità dei provvedimenti.
- Il decorso del termine decennale per l'estinzione della pena si calcola rispetto all'evento che ha impedito o interrotto il decorso (es. revoca dell'indulto a seguito di sentenza irrevocabile), secondo il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U Maiorella).
- La regolarità del contraddittorio e della notifica è essenziale: provvedimenti adottati senza corretto contraddittorio possono essere annullati e portare a nuovo esame della questione.
- Non è efficace fondare un motivo di ricorso su un provvedimento che è stato revocato: il giudice valuta la situazione giuridica attuale e i provvedimenti ancora validi.
- Ricorsi generici o aspecifici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto l'impugnazione deve essere precisa, motivata e confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
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