Cassazione Civile, Ordinanza n. 34225/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari confinanti a Roma. Il proprietario di un fondo ha convenuto in giudizio la proprietaria del fondo limitrofo sostenendo che questa avesse realizzato, in prossimità del confine, un manufatto in lamiera e tubi di ferro con copertura in eternit, chiedendone la rimozione o l'arretramento per violazione delle distanze legali, oltre al risarcimento dei danni. In primo grado la domanda è stata rigettata nel merito, salvo la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla copertura in eternit, poi rimossa. In appello, il giudice di secondo grado ha dichiarato cessata la materia del contendere anche sulla domanda di arretramento/rimozione, poiché il manufatto era stato demolito nelle more, ma ha respinto la domanda risarcitoria e ha condannato la convenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi. La proprietaria del fondo confinante ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 873 e ss. c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato la rilevanza di un precedente giudicato sul confine e che tale titolo avrebbe dovuto essere prodotto in primo grado; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la condanna integrale alle spese nonostante la parziale reciproca soccombenza, poiché la domanda di risarcimento era stata respinta sia in primo grado sia in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non investiva la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva fondato la decisione sulla sopravvenuta demolizione integrale del manufatto, che aveva determinato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di arretramento/rimozione. È stato invece accolto il secondo motivo: la condanna della ricorrente al pagamento integrale delle spese del doppio grado è stata ritenuta illegittima, perché la domanda risarcitoria accessoria proposta dall'attore era stata rigettata in entrambi i gradi e ciò integrava almeno una soccombenza reciproca parziale, incompatibile con l'applicazione della soccombenza totale/virtuale a carico della ricorrente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per una nuova regolazione delle spese dei gradi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulle distanze legali tra costruzioni; la ricorrente sosteneva che la sua applicazione fosse impropria rispetto a un pregresso giudicato sul confine, ma la Corte non ha deciso sul punto perché il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di attacco alla ratio decidendi.
Evocati dalla ricorrente per contestare la qualificazione della domanda e la disciplina delle distanze, ma la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Richiamato per contestare la condanna alle spese; la Corte ha ritenuto che la soccombenza non fosse totale e che dovesse essere rivalutata la regolazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca parziale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto che la presenza di un capo risarcitorio integralmente respinto imponesse di considerare la reciproca soccombenza almeno parziale.
Richiamato per il termine breve di impugnazione; la Corte ha escluso l'intempestività del ricorso perché la sentenza non era stata notificata al difensore domiciliatario.
Applicato quale termine lungo per il ricorso, ritenuto rispettato poiché il ricorso era stato spedito entro il termine decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
Utilizzato nella fase preliminare camerale; il consigliere delegato aveva prospettato l'inammissibilità o manifesta infondatezza dei motivi.
Indicato quale forma della successiva adunanza camerale a seguito dell'istanza della ricorrente.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a contestare profili non decisivi della motivazione.
- Quando nelle more del giudizio viene meno l'oggetto della domanda principale per sopravvenuta demolizione o eliminazione del bene controverso, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere su tale domanda; tuttavia tale sopravvenienza non travolge automaticamente gli altri capi, come la domanda risarcitoria accessoria.
- Ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza va valutata in relazione all'intero assetto delle domande e dei capi decisi: se una parte vede respinta una domanda accessoria autonoma o comunque un capo ulteriore della pretesa, non può essere considerata totalmente vittoriosa la controparte ai fini della soccombenza virtuale.
- La condanna integrale alle spese non è coerente con una situazione di soccombenza reciproca, anche solo parziale, dovendo il giudice rivalutare se ricorrano i presupposti per compensazione totale o parziale.
- La mancata notifica della sentenza al difensore domiciliatario impedisce il decorso del termine breve per ricorrere per cassazione, con conseguente applicazione del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
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