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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24062/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, condannato in appello per ricettazione e riciclaggio in concorso con un coimputato, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. contro una precedente sentenza della Seconda Sezione penale della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ordinario avverso la conferma della condanna. Ha dedotto un errore di fatto della Corte di cassazione, sostenendo che nel decidere sarebbero state impropriamente utilizzate informazioni riferite alla posizione del coimputato e traslate alla sua posizione, con particolare riguardo alla disponibilità dell’area in cui erano state rinvenute autovetture di provenienza furtiva e ai contatti telefonici tra il coimputato e l’autore del furto. Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto che le doglianze non integrassero un errore di fatto percettivo, deducibile con il rimedio ex art. 625-bis c.p.p., ma mirassero a ottenere una nuova valutazione logica del compendio probatorio e degli indizi già scrutinati nei precedenti gradi di giudizio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il rimedio straordinario è esperibile solo per un errore percettivo della Corte di cassazione, derivante da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che abbia inciso sul processo decisionale; non consente invece di censurare valutazioni di merito o di logicità della prova.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario per cassazione richiede una falsa percezione di un dato processuale immediatamente rilevabile, non una diversa lettura o valutazione delle prove.
  • Sono estranee all'ambito dell'art. 625-bis c.p.p. le censure che, sotto la veste dell'errore di fatto, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del significato dimostrativo delle risultanze istruttorie.
  • Quando la decisione impugnata è fondata su un apprezzamento logico-argomentativo degli indizi o delle prove, l'eventuale contestazione del ragionamento decisorio integra un errore di giudizio e non può essere veicolata tramite ricorso straordinario.
  • La richiesta di annullamento della sentenza non può essere accolta se il ricorrente non individua con precisione quali specifiche circostanze di fatto sarebbero state oggetto di svista percettiva della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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