Ordinanza n. 1826/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere per quanto riguarda il ricorso introduttivo: la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione in relazione all'istanza presentata in data 29.07.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti: l’annullamento – previa tutela cautelare – del provvedimento dello S.U.I. di Napoli prot. n. 0317788 di revoca del nulla osta per lavoro stagionale P-NA/L/Q/2023/113014 adottato in data 05.08.2025 e validamente notificato alla ricorrente soltanto in data 20.04.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli sull'istanza del 29 luglio 2025 e, con motivi aggiunti, provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro stagionale adottato il 5 agosto 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso introduttivo per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Napoli in relazione all'istanza presentata il 29 luglio 2025. Con motivi aggiunti ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento dello Sportello Unico di Napoli di revoca del nulla osta per lavoro stagionale. In sede cautelare il giudice ha rilevato, senza definire la questione della tempestività dell'impugnazione, che la documentazione dimostrava che la ricorrente aveva trovato una diversa occupazione prima dell'adozione del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fondatezza della domanda cautelare, valorizzando il fatto documentato che la ricorrente aveva trovato una diversa occupazione in epoca antecedente al provvedimento di revoca. La questione relativa alla tempestività dell'impugnazione è stata espressamente riservata alla fase di merito. L'istanza cautelare è stata accolta e l'efficacia dell'atto impugnato è stata sospesa. La trattazione è stata fissata all'udienza pubblica del 7 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
La tutela cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato in presenza di apprezzabili profili di fondatezza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a supporto della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la documentazione relativa a un fatto sopravvenuto o comunque antecedente all'atto impugnato può integrare un apprezzabile profilo di fondatezza della domanda e giustificare la sospensione dell'efficacia del provvedimento.
- Quando la tempestività dell'impugnazione richiede un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice può riservarne l'esame alla sede di merito, decidendo provvisoriamente sulla base dei profili di fondatezza e dell'esigenza cautelare.
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