Sentenza n. 14413/2026 - Roma, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale adottato dopo il preavviso di rigetto, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 91/1992. Ha sostenuto che la condanna riportata per omicidio stradale non fosse indicativa di pericolosità sociale, considerata la natura concreta dei fatti — commessi in orario notturno, senza alterazione, in un piazzale privato e durante l’attività lavorativa — e che l’Amministrazione avesse attribuito alla condanna un effetto automaticamente ostativo. Ha inoltre lamentato l’omessa considerazione dell’attività lavorativa svolta da molti anni in Italia, della stabile residenza ultradecennale e dell’inserimento sociale proprio e della moglie. In via preliminare, la difesa ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio e ha chiesto il rinvio dell’udienza per la concomitanza con una prova orale concorsuale del difensore.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio, rilevando che la difesa aveva già esercitato compiutamente le proprie prerogative mediante il deposito di memoria e documenti e che il difensore avrebbe potuto farsi sostituire. Ha inoltre respinto l’eccezione di incompetenza territoriale: per il diniego ministeriale di cittadinanza adottato ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992 prevale il criterio della sede dell’autorità emanante quando il provvedimento produce effetti ultraregionali; il criterio dell’efficacia territoriale esclusiva può sostituire quello della sede solo quando gli effetti si esauriscono nell’ambito territoriale di un singolo TAR. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, non configurandosi un diritto soggettivo dello straniero. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e motivazione della decisione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella ministeriale. La condanna irrevocabile per omicidio stradale è stata ritenuta legittimamente valutabile quale fatto storico indicativo di una personalità non pienamente incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, anche se il fatto era stato commesso in circostanze particolari e anche se la valutazione amministrativa è autonoma rispetto a quella penale. Il giudice ha escluso che l’Amministrazione fosse tenuta a riconoscere efficacia decisiva all’attività lavorativa, alla lunga residenza e all’integrazione familiare e sociale, poiché lo stabile inserimento costituisce un prerequisito della domanda di cittadinanza e non un elemento di speciale merito idoneo a neutralizzare ogni dubbio sull’affidabilità del richiedente. Ricorso respinto e spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
la cittadinanza "può" essere concessa
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione e non costituisce un diritto soggettivo del richiedente.
art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. 91/1992
La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione alla valutazione dei precedenti penali e della pericolosità sociale; il giudice ha ritenuto legittimo il diniego fondato sulla condanna per omicidio stradale.
La competenza territoriale si determina principalmente in base alla sede dell’autorità che ha emanato l’atto, salvo che gli effetti diretti del provvedimento si producano esclusivamente nell’ambito territoriale di un diverso TAR; il diniego ministeriale di cittadinanza ha efficacia ultraregionale.
La condanna per omicidio stradale costituisce un fatto storico valutabile autonomamente dall’Amministrazione nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità e sull’integrazione del richiedente la cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per l’oscuramento dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ha costituito il presupposto, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, per l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e non integra un diritto soggettivo del richiedente; l’Amministrazione deve valutare, in chiave prognostica, la capacità di stabile integrazione nella comunità nazionale e il rispetto dei doveri e dei valori dell’ordinamento.
- Nel giudizio contro il diniego di cittadinanza per naturalizzazione, il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e adeguatezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.
- Ai fini della concessione della cittadinanza, una condanna penale può essere valutata dall’Amministrazione come fatto storico rilevante per il giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche autonomamente rispetto alla valutazione della responsabilità penale e senza che le circostanze concrete del reato impongano necessariamente una diversa conclusione.
- L’attività lavorativa, la lunga residenza e l’inserimento sociale e familiare in Italia non costituiscono di per sé elementi di speciale merito idonei a neutralizzare un giudizio negativo fondato su precedenti penali, poiché lo stabile inserimento sociale rappresenta il prerequisito della richiesta di cittadinanza.
- Per i dinieghi ministeriali di cittadinanza adottati ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, la competenza territoriale spetta in via generale al TAR nella cui circoscrizione ha sede l’autorità emanante, poiché il provvedimento incide sulla pretesa sostanziale allo status ed esplica effetti ultraregionali; il criterio dell’efficacia territoriale esclusiva opera invece per gli atti i cui effetti si esauriscono nell’ambito territoriale di un singolo TAR.
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