Cassazione Penale, Ordinanza n. 17333/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia all'impugnazione presentata dal ricorrente, ritenendola validamente proposta ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.p.; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa nel caso concreto. L'ordinanza impugnata resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Prima della decisione sul merito del ricorso, egli ha però depositato in cancelleria una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. La Corte ha quindi verificato la validità della rinuncia e, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla sua efficacia estintiva immediata del rapporto processuale, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
rinuncia all'impugnazione
La rinuncia al ricorso, se validamente proposta, è idonea a produrre l'effetto estintivo del rapporto processuale di impugnazione.
È richiamato implicitamente nella condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto determina l'immediata estinzione del rapporto processuale di impugnazione e rende inutile ogni ulteriore esame dei motivi.
- Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per effetto della rinuncia dell'impugnazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, se ritenuta equa.
- Nei giudizi di impugnazione in materia di sorveglianza, la rinuncia tempestivamente depositata e validamente formulata impedisce la decisione sul merito dell'istanza originaria, lasciando ferma l'ordinanza impugnata.
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