Cassazione Penale, Sentenza n. 28305/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; due motivi principali: 1) omissione della valutazione di possibili cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; 2) carenza di motivazione rispetto alla confisca dei telefoni cellulari, in particolare mancata dimostrazione del collegamento tra i telefoni e il reato di spaccio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p., il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma e che il primo motivo (art. 129 c.p.p.) non indicava elementi concreti favorevoli presenti negli atti tali da giustificare la pronuncia di proscioglimento; inoltre il Tribunale si era adeguato all'accordo delle parti descrivendo i fatti e motivando sinteticamente l'esclusione delle cause di proscioglimento e la congruità della pena. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse effettivamente motivato il collegamento tra i telefoni e l'attività di spaccio (pluralità di telefoni, modalità di confezionamento delle sostanze, finalità di spaccio), per cui la censura è infondata. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza deve contenere una motivazione concisa ma sufficiente per ratificare l'accordo e verificare l'assenza di cause di non punibilità.
Prevede le ipotesi di proscioglimento; il giudice che patteggia deve escluderne la sussistenza e, se nei fatti o nelle dichiarazioni risultano elementi concreti favorevoli, deve motivare specificamente la loro esclusione; altrimenti è sufficiente una enunciazione negativa della verifica.
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Limita la possibilità di ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento ai soli motivi tassativi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o delle misure di sicurezza.
Disciplina i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ricorda che, se la misura (es. confisca) non è oggetto dell'accordo, la sentenza è sindacabile anche per vizi motivazionali secondo la disciplina generale.
Consente la condanna del ricorrente a una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o per i profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha applicato tale sanzione (€3.000).
art. 27, comma terzo, Cost.
Richiamato rispetto al controllo di congruità della pena patteggiata, in relazione al principio costituzionale sulla funzione rieducativa e proporzionalità della pena.
Massime di principio
- Nei procedimenti di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. la Corte di legittimità esercita un controllo limitato: la motivazione può essere sintetica purché dimostri l'accordo delle parti, la correttezza della qualificazione giuridica, l'assenza di cause di non punibilità e la congruità della pena.
- Un ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è ammissibile soltanto per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; censure estranee a tali ipotesi saranno dichiarate inammissibili.
- Per contestare l'omessa valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è necessario indicare specifici elementi favorevoli acquisiti negli atti e non considerati: mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La confisca di beni non compresi nell'accordo deve essere motivata puntualmente dal giudice con il collegamento concreto tra i beni e il reato; se tale motivazione è presente, la censura sulla confisca sarà infondata.
- Se la misura (es. confisca) è stata oggetto dell'accordo delle parti, il giudice deve recepirla integralmente o respingerla; la ricorribilità per cassazione in tal caso è limitata ai motivi di cui all'art. 448, comma 2‑bis.
- Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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