Cassazione Penale, Sentenza n. 19768/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 21/06/2021 che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta. Si deducevano erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: in particolare si contestava l'utilizzo di dichiarazioni testimoniali di soggetti ritenuti non neutri, la mancata acquisizione integrale degli atti del procedimento correlato 'Coffee Break', la ricostruzione incompleta e poco attendibile delle condotte distrattive, la carenza di prova dell'elemento psicologico del reato e la mancata prova della qualita di amministratore di fatto, nonché la mancata congrua motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericita e per essere sostanzialmente una riproposizione in sede di legittimita di censuri di merito. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificato per quali ragioni le persone ascoltate avrebbero dovuto essere escusse con modalita diverse nè dimostrato che le loro dichiarazioni fossero decisive. Sul punto della mancata acquisizione integrale degli atti del procedimento Coffee Break la Corte ha osservato che non vige l'obbligo di acquisizione totale quando non sussiste pertinenza in relazione all'oggetto del giudizio (richiamando il principio di pertinenza dell'art. 187 cod. proc. pen.). Non essendo possibile in questa sede una rivalutazione del materiale probatorio, la motivazione di merito e' stata ritenuta congrua in ordine alla qualita di amministratore di fatto, alla sussistenza dell'elemento psicologico e alla quantificazione della pena. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Utilizzato quale fondamento della precedente decisione in sede rescindente che ha disposto la revoca dell'ordinanza e fissato la trattazione del giudizio rescissorio; indica la disciplina del ricorso straordinario in sede rescindente
art. 216 ult. co. legge fallimentare
Richiamato in relazione alla pena accessoria applicata in sede di merito; la Corte di Appello ha modificato la durata della pena accessoria nell'ambito del potere discrezionale del giudice del merito
Interpretato nel senso che non esiste obbligo di acquisizione integrale degli atti di un procedimento correlato se tali atti non risultano pertinenti all'oggetto del giudizio, pertinenza che presuppone una selezione degli atti rilevanti
Norma applicata per l'irrogazione della sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito senza un concreto e specifico confronto con la motivazione della decisione impugnata rischia l'inammissibilita per genericita
- Le doglianze sulla utilizzazione di testimonianze devono indicare chiaramente perche la posizione processuale dei testi avrebbe imposto modalita differenti di escussione e dimostrare la decisivita delle loro dichiarazioni per la ricostruzione probatoria
- Non sussiste un obbligo automatico di acquisire integralmente atti provenienti da procedimenti collegati; e' necessaria una specifica indicazione della rilevanza e della pertinenza degli atti omessi ai fini del giudizio
- In sede di legittimita la Corte non procede a una nuova valutazione del merito dei fatti: bisogna proporre motivi di diritto non meramente fattuali per ottenere l'annullamento
- La qualita di 'amministratore di fatto' puo essere desunta da indicatori fattuali convergenti; per contrastare tale ricostruzione occorre offrire una critica specifica e puntuale degli elementi considerati dal giudice di merito
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile e' possibile la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie se non viene dimostrata l'assenza di colpa nella scelta di proporre il gravame
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