Cassazione Civile, Ordinanza n. 26169/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)
La controversia
Una compagnia di assicurazioni aveva promosso un’espropriazione presso terzi in via di rivalsa contro un soggetto obbligato. Quest’ultimo aveva reagito con opposizione esecutiva, contestando in particolare l’esistenza e la validità del titolo esecutivo, individuato in una sentenza di primo grado oggetto di sospensione, sotto diversi profili. Il giudice dell’opposizione aveva tuttavia qualificato l’azione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e l’aveva dichiarata inammissibile per tardività. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi. La Corte di cassazione, prima di esaminare il merito delle doglianze, ha rilevato d’ufficio una nullità processuale: nel giudizio di opposizione non avevano preso parte i terzi pignorati indicati in atti, sicché il contraddittorio era originariamente integro in modo incompleto. La Corte ha ritenuto che nei giudizi di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi sussista litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato; la mancata partecipazione dei terzi pignorati precludeva la decisione di merito e imponeva la cassazione con rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato assorbiti i sette motivi di ricorso per l’esistenza di una nullità processuale rilevata d’ufficio: l’omessa partecipazione al giudizio dei terzi pignorati ha determinato la mancata integrazione del contraddittorio sin dall’origine. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, perché rinnovi il giudizio previa integrazione del contraddittorio con i litisconsorti necessari, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la qualificazione dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi aveva condotto il giudice di merito a dichiararla tardiva, ma la Corte non ha esaminato quel profilo perché assorbito dalla nullità del contraddittorio
norma richiamata per disporre la cassazione con rinvio al giudice di merito
norma richiamata per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio
art. 111 Cost.
non espressamente citato nel testo fornito
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva aventi ad oggetto un’espropriazione presso terzi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti necessari, inclusi creditore, debitore diretto e terzo pignorato.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina una nullità processuale rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
- Quando il contraddittorio non è integro ab origine, la Corte di cassazione non può esaminare i motivi di ricorso sul merito dell’opposizione e deve cassare con rinvio per la rinnovazione del giudizio.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve previamente disporre l’integrazione del contraddittorio con i litisconsorti necessari e solo dopo può decidere nuovamente sulla controversia.
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