Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26169/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)

La controversia

Una compagnia di assicurazioni aveva promosso un’espropriazione presso terzi in via di rivalsa contro un soggetto obbligato. Quest’ultimo aveva reagito con opposizione esecutiva, contestando in particolare l’esistenza e la validità del titolo esecutivo, individuato in una sentenza di primo grado oggetto di sospensione, sotto diversi profili. Il giudice dell’opposizione aveva tuttavia qualificato l’azione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e l’aveva dichiarata inammissibile per tardività. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi. La Corte di cassazione, prima di esaminare il merito delle doglianze, ha rilevato d’ufficio una nullità processuale: nel giudizio di opposizione non avevano preso parte i terzi pignorati indicati in atti, sicché il contraddittorio era originariamente integro in modo incompleto. La Corte ha ritenuto che nei giudizi di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi sussista litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato; la mancata partecipazione dei terzi pignorati precludeva la decisione di merito e imponeva la cassazione con rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato assorbiti i sette motivi di ricorso per l’esistenza di una nullità processuale rilevata d’ufficio: l’omessa partecipazione al giudizio dei terzi pignorati ha determinato la mancata integrazione del contraddittorio sin dall’origine. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, perché rinnovi il giudizio previa integrazione del contraddittorio con i litisconsorti necessari, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    la qualificazione dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi aveva condotto il giudice di merito a dichiararla tardiva, ma la Corte non ha esaminato quel profilo perché assorbito dalla nullità del contraddittorio

  • art. 383 c.p.c.

    norma richiamata per disporre la cassazione con rinvio al giudice di merito

  • art. 354 c.p.c.

    norma richiamata per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    non espressamente citato nel testo fornito

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione esecutiva aventi ad oggetto un’espropriazione presso terzi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti necessari, inclusi creditore, debitore diretto e terzo pignorato.
  • La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina una nullità processuale rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
  • Quando il contraddittorio non è integro ab origine, la Corte di cassazione non può esaminare i motivi di ricorso sul merito dell’opposizione e deve cassare con rinvio per la rinnovazione del giudizio.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve previamente disporre l’integrazione del contraddittorio con i litisconsorti necessari e solo dopo può decidere nuovamente sulla controversia.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveLitisconsorzio necessarioImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.