Parere n. 1808/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto, con presentazione diretta ex art.11 d.P.R. n.1199/1971, dall’assistente capo coordinatore della Polizia penitenziaria -OMISSIS-contro il Ministero della giustizia e la Direzione della casa circondariale di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento del 17 marzo 2025, notificato il 19 successivo, ad oggetto il mancato accoglimento dell’istanza di differimento della partecipazione al successivo corso di formazione per l’accesso alla qualifica di vice-sovrintendente adottato dalla Direzione generale del personale - Divisione III concorsi, previdenza e sanità di Polizia penitenziaria del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia; di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego del 17 marzo 2025 di differimento della partecipazione al successivo corso di formazione per l’accesso alla qualifica di vice-sovrintendente.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, vincitore del concorso interno per 293 posti di vice-sovrintendente, non si era presentato al corso di formazione di nove settimane per motivi di salute e aveva chiesto di partecipare a una successiva edizione. Ha impugnato il diniego deducendo, con due motivi connessi, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 18, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 443/1992, nonché eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto che la propria infermità temporanea, tanto grave da impedirgli qualsiasi attività, avrebbe dovuto essere ricondotta alle ipotesi che consentono l’ammissione al primo corso utile. Ha inoltre lamentato disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, sproporzione e violazione del principio di massima partecipazione alle procedure concorsuali.
Il parere
La Sezione ha ritenuto infondati congiuntamente i due motivi e ha respinto il ricorso. L’art. 18 del d.lgs. n. 443/1992 contempla tassativamente l’ammissione al primo corso utile per le assenze oltre il periodo massimo dovute a infermità contratta durante il corso o dipendente da causa di servizio, nonché, per il personale femminile, a maternità. La disposizione ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva; la situazione rappresentata dal ricorrente non è quindi riconducibile alla fattispecie normativa. È stata inoltre esclusa la carenza di motivazione e d’istruttoria, poiché il provvedimento impugnato richiama in modo chiaro e inequivoco la normativa applicabile. La Sezione ha concluso che l’operato dell’amministrazione è legittimo e corretto.
Osservazioni
Primo motivo - Violazione di legge, difetto di motivazione e d’istruttoria
Respinto. Le ipotesi dell’art. 18 del d.lgs. n. 443/1992 sono tassative e di carattere eccezionale, non estensibili all’infermità rappresentata dal ricorrente, che non rientra nei casi previsti. Il provvedimento richiama in modo chiaro e inequivoco la disciplina applicabile, sicché non sussistono i dedotti difetti di motivazione e d’istruttoria.
Secondo motivo - Disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e sproporzione
Respinto congiuntamente al primo per la stretta connessione. La Sezione ha ritenuto legittimo e corretto l’operato amministrativo, non ravvisando ragioni per differire la partecipazione al corso al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
Norme richiamate
art. 18, commi 1, lett. c), e 2, d.lgs. n. 443/1992
In particolare, le sole ipotesi tassativamente previste si riferiscono alle assenze dovute ad infermità contratta durante il corso, ovvero ad infermità dipendenti da causa di servizio (art.18, comma 1, lett. c, del citato decreto); nonché alle assenze del personale femminile determinate da maternità (art.18, comma 2).
La disposizione consente l’ammissione al primo corso utile soltanto nelle ipotesi tassative di assenza per infermità contratta durante il corso o dipendente da causa di servizio e, per il personale femminile, per maternità. Trattandosi di norma eccezionale, non può essere interpretata estensivamente per includere l’infermità allegata nel caso concreto.
art. 3, comma 1, l. n. 241/1990
Peraltro, lo stesso provvedimento impugnato reca nella parte motiva un chiaro ed inequivoco richiamo alla normativa che precede, ragion per cui sono assolutamente infondate le doglianze afferenti al difetto di motivazione ed alla mancata istruttoria.
Il richiamo chiaro e inequivoco, nella motivazione del diniego, alla disciplina applicabile esclude nel caso concreto il denunciato difetto di motivazione. Il parere non ravvisa neppure la lamentata mancata istruttoria.
Massime di principio
- Le ipotesi legali che consentono al personale assente oltre il periodo massimo di un corso di formazione di essere ammesso al primo corso utile sono tassative quando la disposizione ha carattere eccezionale; non possono essere estese a fattispecie di assenza non ricomprese nel testo normativo.
- Il diniego di differimento della partecipazione a un corso di formazione non è viziato per difetto di motivazione quando la sua parte motiva richiama in modo chiaro e inequivocabile la disciplina applicabile.
Diniego di differimento del corso per la nomina a vice-sovrintendente
Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario di un assistente capo coordinatore della Polizia penitenziaria contro il diniego di partecipare a una successiva edizione del corso di formazione per l’accesso alla qualifica di vice-sovrintendente. Il ricorso è stato respinto.
Premesse e svolgimento dei fatti
Con provvedimento del 16 febbraio 2024 era stato indetto un concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione, relativo a 293 posti vacanti di vice-sovrintendente. Il ricorrente aveva partecipato al concorso, era stato inserito tra i vincitori con le graduatorie definitive approvate il 28 gennaio 2025 ed era stato nominato vincitore con decreto del 7 febbraio 2025.
I vincitori erano stati avviati, con nota del 18 febbraio 2025, a un corso professionale della durata di nove settimane. Il ricorrente, convocato, non si era presentato per motivi di salute e il 28 febbraio 2025 aveva chiesto di essere ammesso a una successiva edizione. La richiesta era stata reiterata il 17 marzo e respinta dall’amministrazione; il provvedimento impugnato è indicato in epigrafe come adottato il 17 marzo 2025 e notificato il 19 marzo. Il 29 maggio 2025 i partecipanti al corso erano stati nominati vice-sovrintendenti.
Motivi di ricorso
Il ricorrente ha dedotto due motivi, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione. In primo luogo, ha lamentato la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 18, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 443/1992, oltre a difetto d’istruttoria e carenza di motivazione. Ha sostenuto che l’infermità temporanea, asseritamente tanto grave da impedirgli qualsiasi attività, avrebbe dovuto giustificare l’ammissione al primo corso utile.
In secondo luogo, ha denunciato disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione della proporzionalità e del principio di massima partecipazione nelle procedure concorsuali.
Quadro normativo e valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha rilevato che l’art. 18 del d.lgs. n. 443/1992 prevede tassativamente i casi in cui il personale assente oltre il periodo massimo consentito durante il corso può essere ammesso al primo corso utile. Le ipotesi contemplate sono l’infermità contratta durante il corso o dipendente da causa di servizio, ai sensi del comma 1, lettera c), e, per il personale femminile, l’assenza dovuta a maternità, ai sensi del comma 2.
La disposizione è qualificata come eccezionale e, per tale ragione, non è suscettibile di interpretazione estensiva. La situazione del ricorrente, che non si era presentato al corso per motivi di salute, non è stata ritenuta sussumibile nelle fattispecie normative tassativamente previste.
La Sezione ha inoltre escluso i vizi di motivazione e d’istruttoria: il provvedimento impugnato richiamava nella propria motivazione, in modo chiaro e inequivocabile, la normativa applicabile. In tale quadro, l’operato dell’amministrazione è stato giudicato legittimo e corretto; le doglianze di disparità di trattamento e sproporzione sono state respinte insieme al primo motivo.
Conclusione
La Sezione Prima ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.
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