Cassazione Civile, Ordinanza n. 28552/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Una società agricola ha impugnato dinanzi ai giudici tributari un avviso di liquidazione per imposta di registro e ipotecaria, oltre a interessi di mora e sanzioni, emesso in relazione a un atto di compravendita di terreno agricolo e fondato sulla ritenuta violazione dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 99 del 2004. Il ricorso per cassazione era stato proposto contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello della contribuente. Durante il giudizio di legittimità, la società ha presentato istanza di autotutela; l'Agenzia delle entrate ha poi comunicato l'accoglimento dell'istanza, con annullamento integrale dell'avviso e sgravio totale della partita di ruolo. La contribuente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuto annullamento dell'avviso di liquidazione in autotutela e del conseguente sgravio totale, ritenendo venuta meno la materia del contendere. Ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il principio secondo cui il raddoppio non opera quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere e non con rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 99/2004
La norma è richiamata come presupposto sostanziale dell'avviso di liquidazione impugnato; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte sul suo contenuto, poiché la decisione si fonda sulla sopravvenuta caducazione dell'atto in autotutela.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere, perché il meccanismo sanzionatorio opera solo in caso di rigetto nel merito o di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato solo come base di calcolo dell'ulteriore importo eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato.
Cass. Sez. U, n. 8980/2018
Le Sezioni Unite sono citate per affermare che il raddoppio del contributo unificato non opera in caso di cessazione della materia del contendere, poiché in tale ipotesi viene meno l'efficacia delle sentenze impugnate per effetto dell'intervenuto accordo o dell'evento sopravvenuto che elimina la lite.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, l'atto impositivo impugnato viene integralmente annullato in autotutela e il ruolo viene sgravato, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta la caducazione della rilevanza pratica delle pronunce di merito già rese e impedisce una decisione sul fondamento originario della pretesa fiscale.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo quando il ricorso per cassazione è rigettato o dichiarato inammissibile/improcedibile; non opera se il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato, il giudice può compensare le spese di lite, specie quando l'estinzione del processo dipenda da un evento che elimina integralmente l'oggetto della controversia.
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