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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18810/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza relativo a due procedimenti nei confronti di Cosimo La Vecchia per lo stesso fatto storico (Ostuni, 20/09/2020): un procedimento davanti al Giudice di pace con imputazione ai sensi dell'art. 582 c.p. e un procedimento pendente dinanzi al Tribunale con imputazione ai sensi dell'art. 635 c.p. Il Giudice di pace aveva trasmesso gli atti al Tribunale per "assegnazione e eventuale riunione" ritenendo ravvisabile concorso tra le fattispecie; il Tribunale ha invece ritenuto che la trasmissione fosse immotivata, evidenziando la diversa rilevanza e sanzionabilità delle fattispecie e il pregiudizio per le scelte difensive dell'imputato, e ha rimesso la questione alla Corte di cassazione

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato sussistente il conflitto e ha affermato la competenza per materia del Tribunale di Brindisi. La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, la connessione tra procedimenti davanti al giudice di pace e a giudice superiore si realizza solo quando i reati siano commessi con una sola azione od omissione (concorso formale). Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che le imputazioni (artt. 582 e 635 c.p.) derivino da un'unica condotta integrando concorso formale, sicché la competenza per materia spetta al Tribunale. Ha inoltre respinto l'argomento secondo cui la riunione dei procedimenti avrebbe illegittimamente pregiudicato le prerogative difensive dell'imputato, richiamando la giurisprudenza di Sezioni Unite sul mutamento del collegio e la regressione del processo agli atti preliminari, non ostativa alla valutazione di richieste (anche di riti alternativi) da parte del giudice sopravvenuto. Conseguentemente, la Corte dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi

Norme richiamate

  • art. 28, comma 1, lett. b), art. 30 e art. 31 cod. proc. pen.

    disciplinano la procedura relativa al conflitto di competenza e la rimessione degli atti alla Corte di cassazione per la sua risoluzione

  • art. 6, comma 1, d.lgs. n. 274/2000

    prevede che la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice opera soltanto quando i reati sono commessi con una sola azione od omissione e sia possibile la riunione; norma speciale che prevale sulle disposizioni generali del codice di procedura penale ai fini della determinazione della competenza per materia

  • art. 12 cod. proc. pen.

    norma generale sulla connessione tra reati; la Corte ha precisato che non rileva per attribuire la competenza al giudice superiore quando opera la disciplina speciale dell'art. 6 del d.lgs. n. 274/2000

  • art. 491 e art. 492 cod. proc. pen.

    articoli che disciplinano le questioni preliminari e la dichiarazione di apertura del dibattimento; la Corte ha richiamato che, in caso di mutamento del collegio, il procedimento regredisce alla fase degli atti preliminari e il nuovo giudice può riesaminare ex novo le questioni tempestivamente proposte

  • Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019 (Bajrami)

    "... a seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento (che precede la nuova dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 cod. proc. pen.)"

    precedente delle Sezioni Unite che spiega gli effetti del mutamento del collegio giudicante sulla regressione del procedimento e sulla possibilità del nuovo giudice di valutare ex novo questioni tempestivamente sollevate

  • Sez. 5, n. 17954 del 01/04/2019 (Della Sala)

    giurisprudenza che distingue il concorso formale (più reati commessi con una sola azione od omissione) da altre forme di connessione (es. atti in attuazione di un medesimo disegno criminoso) ai fini dell'attribuzione della competenza al giudice superiore

Massime di principio

  • La competenza per materia al giudice superiore (oltre il giudice di pace) è attribuita ex art. 6 d.lgs. n. 274/2000 solo se sussiste un "concorso formale" di reati, cioè quando più violazioni derivano da una sola azione od omissione e sia possibile la riunione dei procedimenti
  • La mera esistenza di una connessione tra reati ai sensi dell'art. 12 c.p.p. non è sufficiente per trasferire la competenza al giudice superiore quando la normativa speciale del d.lgs. 274/2000 trova applicazione
  • La valutazione della sussistenza del concorso formale richiede un esame della identità del fatto storico e della coincidenza dell'azione materiale che integra le diverse fattispecie incriminatrici
  • La riunione dei procedimenti e la trasmissione degli atti al giudice superiore non determina automaticamente un vulnus alle prerogative difensive; la modifica del collegio giudicante comporta la regressione agli atti preliminari e consente al nuovo giudice di esaminare richieste tempestivamente proposte
  • Le questioni preliminari tassativamente elencate dall'art. 491 c.p.p. sono precluse se non proposte in tempo utile; tuttavia le richieste relative a riti alternativi, non configurandosi come questioni preliminari tassative, possono essere valutate dal giudice sopravvenuto
  • In presenza di conflitto negativo tra organi giudiziari, la Corte di cassazione decide sulla competenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente

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