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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15367/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata, per il tramite del procuratore speciale, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Trapani pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), deducendo con un unico motivo la violazione dell'art. 192 c.p.p. per asserita erronea valutazione degli indizi. Dal testo emerge che il ricorso mirava, in sostanza, a contestare la correttezza della valutazione probatoria e la mancata verifica di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., pur in presenza di una decisione concordata tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in tema di patteggiamento, l'impugnazione è consentita solo per le ipotesi tassative di violazione di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; pertanto, non è deducibile la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né possono essere rimesse in discussione le statuizioni non illegittime concordate dalle parti e recepite in sentenza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), rispetto alla quale opera un regime impugnatorio speciale.

  • art. 192 c.p.p.

    È la norma invocata dalla ricorrente per contestare la valutazione degli indizi, ma il motivo è ritenuto non scrutinabile nel ricorso contro patteggiamento nei limiti qui rilevanti.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte esclude che, nel caso di patteggiamento, possa essere dedotta in cassazione la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La norma limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate; ciò rende inammissibile il ricorso fondato su censure diverse.

  • art. 616 c.p.p.

    Costituisce la base per la condanna della ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammissibile soltanto nei ristretti casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento per rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio o la correttezza dell'apprezzamento degli indizi, quando la censura esuli dai limiti legali di impugnazione.
  • Le statuizioni non illegittime concordate dalle parti e recepite dal giudice con la sentenza applicativa della pena non possono essere successivamente contestate dalle stesse parti con il ricorso per cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve applicare l'art. 616 c.p.p. con la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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