Sentenza del 29/04/2015 n. 8657 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR della Sardegna per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16 del 1993, del D.M. n. 701 del 1994 e degli artt. 3 e 12 delle preleggi. Ha contestato che il termine di dodici mesi dalla presentazione della DOCFA per determinare la rendita catastale definitiva fosse perentorio: secondo l’Agenzia, la sua scadenza non comportava la decadenza dal potere di rettificare la rendita proposta.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza della CTR della Sardegna, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di classamento perché notificato oltre dodici mesi dalla DOCFA. Ha stabilito che tale termine è ordinatorio, non perentorio, e che il suo superamento non determina la decadenza dell’Amministrazione dal potere di rettifica. La causa è stata rinviata alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, per gli accertamenti di fatto necessari e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3
il termine massimo ("entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni") di un anno assegnato all'ufficio dall'art. 1, comma 3, del D.M. per la "determinazione della rendita catastale definitiva" non ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell'amministrazione dall'esercizio del potere di rettifica - costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto, ma meramente ordinatoria.
Il termine annuale previsto per la determinazione della rendita definitiva è ordinatorio: la sua scadenza non fa decadere l’Amministrazione dal potere di rettificare la rendita proposta con DOCFA.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56
la procedura ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva
Nella procedura DOCFA la rendita dichiarata dal contribuente è provvisoria e vale come rendita proposta fino alla determinazione di quella definitiva da parte dell’ufficio.
D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 1-quinquies, e art. 1-septies, convertito dalla L. n. 75 del 1993
La Corte richiama queste disposizioni nel quadro normativo della controversia, ma fonda la decisione sul principio secondo cui il termine annuale previsto dal D.M. n. 701 del 1994 è ordinatorio e non limita temporalmente il potere di aggiornamento catastale.
L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3
con il D.M. 19 aprile 1994, n. 701, regolamento emanato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, è stata introdotta una procedura - c.d. DOCFA - per l'accertamento delle unità immobiliari
Il D.M. n. 701 del 1994, che disciplina la procedura DOCFA, è un regolamento emanato in base alla disposizione richiamata.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La disposizione è indicata come base del motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nelle procedure DOCFA, la rendita proposta dal dichiarante resta provvisoria fino alla determinazione della rendita definitiva da parte dell’ufficio.
- Il termine di dodici mesi previsto per la determinazione della rendita definitiva è ordinatorio, non perentorio: il suo superamento, da solo, non comporta la decadenza dell’Amministrazione dal potere di rettificare la rendita catastale.
- La rettifica della rendita rientra nei poteri di formazione e aggiornamento del catasto; in assenza di una previsione che attribuisca natura perentoria al termine, il mero decorso del termine annuale non impedisce l’aggiornamento.
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