Ordinanza n. 212/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento adottato dal Direttore Generale della Formazione del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia, in data 13 aprile 2026, notificato in data 14 aprile 2026 con il quale venivano disposte le dimissioni del ricorrente dal 186° corso di formazione per Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato a quello impugnato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di dimissioni dal 186° corso di formazione per Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria
Esito
Favorevole al ricorrente (allievo agente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Direttore Generale della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, notificato il 14 aprile 2026, con cui sono state disposte le sue dimissioni dal 186° corso di formazione per Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto. Il fumus boni iuris è stato dedotto in relazione alla valutazione negativa riportata nella verifica scritta di apprendimento: secondo il ricorrente, tale esito non avrebbe potuto determinare automaticamente la sua esclusione dalla prosecuzione del corso. È inoltre emerso che due delle tre componenti della valutazione avevano avuto esito positivo e che, in forza dell'ammissione provvisoria disposta con decreto monocratico, il ricorrente aveva superato l'esame successivo. Il periculum in mora è stato prospettato anche in ragione della presa di servizio nelle more del giudizio e dell'assenza, nei provvedimenti prodotti, di una previsione di assegnazione con riserva.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di dimissioni, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 5 maggio 2027. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto, in sede di valutazione sommaria, che l'esito negativo della verifica scritta di apprendimento non fosse automaticamente ostativo all'ammissione alla fase successiva del corso. Ciò perché il giudizio previsto dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 443/1992 presenta una struttura globale e composita, anche alla luce dei documenti di prassi ministeriali. Nel caso concreto, inoltre, due delle tre componenti valutative erano positive e il ricorrente aveva superato l'esame successivo durante l'ammissione provvisoria. Il periculum in mora è stato riconosciuto anche considerando che il ricorrente aveva preso servizio e che non risultava un'assegnazione con riserva. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443
giudizio globale e composito
La disciplina del corso non consente di ritenere automaticamente ostativo alla prosecuzione l'esito negativo di una singola verifica scritta, dovendosi considerare la struttura globale e composita del giudizio.
Costituisce la base processuale per la domanda e la decisione cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'esito negativo di una singola verifica scritta di apprendimento nell'ambito di un corso di formazione per allievi agenti non è automaticamente ostativo alla prosecuzione del corso quando la disciplina applicabile configura il giudizio finale come globale e composito.
- Quando la valutazione prevista per la prosecuzione di un corso di formazione si articola in più componenti, la legittimità della dimissione non può essere apprezzata isolando automaticamente il solo esito negativo di una componente, dovendosi considerare l'insieme degli elementi valutativi previsti dalla disciplina.
- Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora può sussistere quando il destinatario del provvedimento di dimissioni abbia già preso servizio e dagli atti non emerga che l'assegnazione sia stata disposta con riserva.
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