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Ordinanza

Ordinanza n. 1364/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire la fondatezza dell'appello né disporre una decisione definitiva sulla controversia. Ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 17 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Lazio, Sezione III, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della Salute ha proposto appello contro la sentenza semplificata del TAR Lazio n. 840/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto dei motivi d'appello né la specifica controversia sostanziale sottostante. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni dedotte nell'appello meritassero un sollecito approfondimento nel merito.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base per la domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    L'accoglimento cautelare è disposto ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza una definizione anticipata della controversia.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in appello cautelare richiedono un sollecito approfondimento nel merito, il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare rapidamente l'udienza pubblica di merito, senza pronunciarsi anticipatamente sulla fondatezza dell'impugnazione.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale necessariamente alla riforma o alla sospensione definitiva della sentenza impugnata, ma assolve alla funzione di accelerare la trattazione del giudizio di merito.
  • Nella fase cautelare d'appello, le spese possono essere compensate quando la peculiarità della fattispecie giustifica una deroga alla regola della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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