Ordinanza n. 1364/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire la fondatezza dell'appello né disporre una decisione definitiva sulla controversia. Ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 17 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Atto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Lazio, Sezione III, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della Salute ha proposto appello contro la sentenza semplificata del TAR Lazio n. 840/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto dei motivi d'appello né la specifica controversia sostanziale sottostante. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni dedotte nell'appello meritassero un sollecito approfondimento nel merito.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base per la domanda cautelare proposta in appello.
L'accoglimento cautelare è disposto ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza una definizione anticipata della controversia.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in appello cautelare richiedono un sollecito approfondimento nel merito, il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare rapidamente l'udienza pubblica di merito, senza pronunciarsi anticipatamente sulla fondatezza dell'impugnazione.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale necessariamente alla riforma o alla sospensione definitiva della sentenza impugnata, ma assolve alla funzione di accelerare la trattazione del giudizio di merito.
- Nella fase cautelare d'appello, le spese possono essere compensate quando la peculiarità della fattispecie giustifica una deroga alla regola della soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 830/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 148/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 149/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 895/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 apr 2026Ordinanza n. 167/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →