Cassazione Penale, Sentenza n. 36682/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Sassari, in sede di riesame, aveva confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Nuoro del 4 maggio 2026, applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato di tentata rapina aggravata a un furgone portavalori, furto aggravato, ricettazione e detenzione illegale di armi, munizioni ed esplosivi. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto l’inutilizzabilità delle intercettazioni della propria utenza, sostenendo che fossero state utilizzate per eludere il dovere del pubblico ministero di svolgere una comparazione vocale; ha inoltre contestato il riconoscimento della sua voce da parte della polizia giudiziaria, perché svolto senza le garanzie difensive previste per l’individuazione o la ricognizione di persona, e ha rilevato che l’atto non era allegato all’annotazione di polizia giudiziaria del 12 febbraio 2026. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e nullità dell’ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione da parte del GIP; ha contestato l’attendibilità dell’identificazione vocale, l’assenza delle trascrizioni delle conversazioni, di accertamenti tecnici e di riscontri adeguati, sostenendo inoltre che il fatto che il cellulare fosse rimasto presso la propria abitazione il giorno della rapina fosse un dato a lui favorevole.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha escluso che l’intercettazione dell’utenza fosse frutto di sviamento investigativo: era stata disposta sulla base di gravi indizi già emersi e aveva permesso a tre agenti di identificare la voce dell’indagato come quella di un partecipante alla tentata rapina, prima indicato con uno pseudonimo. Il riconoscimento vocale costituisce attività investigativa atipica che la polizia giudiziaria può svolgere autonomamente, senza le formalità della perizia né la partecipazione necessaria della difesa. La Corte ha inoltre ritenuto non indispensabile una perizia fonica, valorizzando il riconoscimento concorde degli operatori e gli ulteriori elementi investigativi, tra cui frequentazioni e spostamenti dell’indagato, i contatti con soggetti coinvolti e il ritrovamento nella sua disponibilità di un arsenale coerente con le modalità armate del progettato assalto. La mancata trascrizione delle conversazioni non determina inutilizzabilità o nullità, anche perché la difesa non aveva chiesto che fossero trascritte. Le contestazioni del ricorrente sono state giudicate generiche e non idonee a confrontarsi con la motivazione del riesame; il dato del telefono rimasto a casa non è risultato favorevole se valutato insieme agli altri elementi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
gli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del pubblico ministero, il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli
La polizia giudiziaria può svolgere autonomamente attività investigative atipiche, inclusa l’identificazione della voce di un interlocutore, senza necessità di direttive o deleghe formali del pubblico ministero.
l'omessa trascrizione delle conversazioni registrate nella fase delle indagini preliminari, senza che le parti ne abbiano fatto richiesta, non determina alcuna inutilizzabilità dei risultati del mezzo di ricerca della prova, né una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., della sentenza emessa all'esito di rito abbreviato che si fondi sugli stessi, costituendo la trascrizione effettuata con le forme della perizia la mera trasposizione grafica del contenuto dei dialoghi captati
L’omessa trascrizione delle conversazioni intercettate durante le indagini non comporta inutilizzabilità né nullità generale se le parti non ne hanno fatto richiesta; la trascrizione peritale è una mera rappresentazione grafica dei dialoghi captati.
Massime di principio
- La polizia giudiziaria può procedere autonomamente, nell’ambito del principio di atipicità degli atti investigativi, al riconoscimento vocale degli interlocutori di conversazioni intercettate; tale attività non richiede le formalità della ricognizione personale né la necessaria partecipazione del difensore.
- Quando è contestata l’identificazione degli interlocutori di conversazioni intercettate, il giudice non è tenuto a disporre una perizia fonica e può fondare il convincimento su altri elementi idonei, tra cui il riconoscimento degli operatori di polizia e le circostanze investigative; chi contesta l’identificazione deve allegare elementi oggettivi di segno contrario.
- La mancata trascrizione delle conversazioni intercettate nella fase delle indagini, in assenza di richiesta delle parti, non determina di per sé l’inutilizzabilità dei risultati né una nullità generale.
- La valutazione dei gravi indizi cautelari può fondarsi sul riconoscimento vocale insieme agli ulteriori elementi investigativi convergenti; il dato isolato indicato dalla difesa come favorevole va valutato nel complessivo quadro indiziario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36589/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36592/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36674/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36675/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36677/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36678/2026 del 19/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →