Cassazione Penale, Sentenza n. 34771/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna per rapina aggravata. La difesa deduce violazione dell'art. 22 disp. att. cod. proc. pen., sostenendo che l'imputato, sottoposto a detenzione domiciliare, non avrebbe potuto comparire all'udienza perché non è stato notiziato dall'autorità di aver ottenuto l'autorizzazione a recarsi in udienza (e le forze di polizia non avevano ricevuto nulla dalla Corte). Si prospetta che la mancata comunicazione costituisse legittimo impedimento e che l'onere informativo spettasse anche al difensore.
La decisione
Il ricorso è rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la censura: l'autorizzazione a recarsi in udienza per chi è agli arresti domiciliari non richiede una comunicazione formale all'imputato e non è soggetta a specifiche regole procedurali; spetta all'interessato attivarsi per ottenere copia del provvedimento. Inoltre, nel caso di specie il provvedimento era stato letto in udienza alla presenza del sostituto del difensore, che per legge esercita i diritti e i doveri del dominus e rappresenta l'imputato non comparso, per cui l'imputato doveva ritenersi notiziato. Non è stata ravvisata violazione del diritto di difesa; il ricorso è quindi respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 22 disp. att. cod. proc. pen.
L'autorizzazione all'allontanamento dalla detenzione domiciliare per comparire davanti all'autorità giudiziaria non richiede comunicazione formale all'imputato; l'omissione di comunicazione non determina nullità e l'onere di attivarsi per conoscere l'esito dell'istanza grava sull'interessato.
art. 102, comma 2, cod. proc. pen.
Il sostituto del difensore esercita i diritti e assume i doveri del dominus; la sua presenza in udienza può rendere rituale la notizia di provvedimenti riguardanti l'imputato.
Il difensore rappresenta l'imputato non comparso; perciò un provvedimento reso in sua presenza può considerarsi portato a conoscenza dell'imputato tramite il difensore.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'autorizzazione del giudice per uscire dalla detenzione domiciliare per partecipare a udienze non richiede una formale comunicazione all'imputato: è onere dell'imputato richiederne o ottenere copia.
- La presenza del difensore (o del suo sostituto) in udienza che riceve il provvedimento può valere come notifica all'imputato, poiché il difensore esercita diritti e doveri del dominus e rappresenta l'imputato non comparso.
- La mancata comunicazione da parte delle forze di polizia non costituisce automaticamente legittimo impedimento: l'imputato deve dimostrare di aver adottato le necessarie iniziative per prendere cognizione dell'esito dell'istanza.
- Per contestare efficacemente l'assenza per legittimo impedimento occorre provare l'impossibilità obiettiva e la mancata possibilità di informarsi, nonché l'inesistenza di mezzi alternativi (richiesta di copia al giudice o tramite difensore).
- In casi simili, la giurisprudenza di legittimità tende a privilegiare l'onere di diligenza dell'imputato e del suo difensore nel reperire documentazione utile (autorizzazione) rispetto a un obbligo di comunicazione formale da parte dell'autorità che ha concesso l'autorizzazione.
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