Cassazione Civile, Sentenza n. 00039/2026 del 01/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale - Sez. Staccata di Messina che avevano confermato gli avvisi di accertamento per IVA e IRAP (anno 2002) nei confronti della F.lli Triolo snc e degli avvisi per maggior Irpef nei confronti dei soci. L'Ufficio aveva determinato i ricavi induttivamente ex art.39, comma 2, DPR 600/1973 (ricavi non dichiarati per euro 395.714 e recupero costi per euro 208.942) e aveva disconosciuto vari costi. In cassazione il curatore ha proposto due motivi: (1) censura della esclusione delle spese per lavoro dipendente nella determinazione della percentuale di resa/ricarico delle materie prime (farina), con richiamo a note tecniche dell'Agenzia e alla necessità di personale per la trasformazione della farina; (2) censura del disconoscimento della competenza ed inerenza dei costi (premi ai clienti con richiamo all'art.75 DPR 917/1986, rilievi su mandati d'agenzia, spese carburante, prestazioni di servizi, fatture d'acconto e altri costi).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione processuale del curatore fallimentare, atteso che non è stata prodotta l'autorizzazione del giudice delegato per il ricorso per cassazione né nei termini previsti. La Corte ha inoltre rilevato l'inammissibilità dei motivi per mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione (art.360 c.p.c.) e per tentativo di sindacare il merito con doglianze generiche e prive di specifica indicazione di norme violate. Per tali ragioni la Corte non è entrata nel merito delle questioni fiscali sostanziali e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 7.800, oltre oneri e contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
d.P.R. n.600 del 1973, art.39 comma 2
Norma invocata come base per la determinazione induttiva dei ricavi non dichiarati; la Corte di legittimità non ha esaminato la corretta applicazione di tale metodo perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni procedurali.
Richiamato come uno dei motivi di cassazione invocati dai ricorrenti; la Corte ha rilevato l'inammissibilità per mescolanza di mezzi d'impugnazione e per mancata indicazione puntuale delle norme di legge ritenute violate.
Invocato dai ricorrenti per censurare la motivazione di merito; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la doglianza ex art.360 n.5 non può essere usata per sollevare argomentazioni giuridiche generiche o per sindacare il merito senza specifici elementi fattuali.
d.P.R. 917/1986, art.75 comma 1
Norma citata dalla parte ricorrente relativa alla competenza temporale dei costi (criterio di competenza); la Corte ha rilevato la questione ma non l'ha trattata nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale del ricorso.
legge fallimentare, art.25, n.6 (richiamo)
Interpretata nel senso che il curatore non ha capacità processuale autonoma definitiva e necessita dell'autorizzazione del giudice delegato per instaurare o proseguire i giudizi in ciascun grado; l'assenza di autorizzazione specifica per la cassazione determina la carenza di legittimazione processuale.
Richiamato per distinguere la possibilità di integrazione della rappresentanza nelle fasi di merito; la Corte osserva che tale integrazione non si estende al giudizio di cassazione.
Citato insieme ad art.182 per spiegare l'estensione della disciplina sulle fasi di merito; la Corte sottolinea che regole speciali del processo di cassazione non consentono integrazioni tardive della documentazione di legittimità.
Richiama l'obbligo di depositare a pena di improcedibilità i documenti necessari per l'ammissibilità del ricorso; la Corte ne trae la conseguenza che non è possibile invitare la parte a integrare l'autorizzazione in cassazione.
Regola alternativa sul deposito successivo dei documenti con notifica dell'elenco alla controparte; la Corte evidenzia che anche questa possibilità deve comunque avvenire prima dell'udienza e non può essere sostitutiva della produzione dell'autorizzazione in cassazione quando non prodotta.
d.P.R. 115/2002, art.13 comma 1-quater
Richiamato nella decisione per registrare l'obbligo relativo al versamento del contributo unificato aggiuntivo che la Corte ha dato atto essere dovuto.
Massime di principio
- Il curatore fallimentare necessita di specifica autorizzazione del giudice delegato per proporre ricorso in ciascun grado; l'assenza di tale autorizzazione determina la carenza di legittimazione processuale e l'inammissibilità del ricorso in cassazione.
- In cassazione non è possibile integrare successivamente la documentazione attinente all'ammissibilità (es. autorizzazione del giudice delegato); le eccezioni relative alla rappresentanza sono rilevabili d'ufficio.
- Le doglianze in cassazione devono essere formulate in modo chiaro e coerente: non è ammessa la mescolanza di mezzi d'impugnazione diversi (art.360 n.3 e n.5 c.p.c.) né la proposizione di censure generiche che costituiscono, di fatto, un sindacato sul merito.
- Le questioni sostanziali di fatto e valutazioni probatorie (es. disconoscimento dei costi, quantificazione della resa/ricarico) richiedono una puntuale indicazione delle norme violate e dei profili di illegittimità della motivazione per poter essere esaminate in cassazione; altrimenti risultano inammissibili.
- Per ricorsi tributari è necessario non solo impugnare le decisioni di merito con motivi tecnicamente congrui, ma anche curare la correttezza formale degli atti (procure, autorizzazioni, deposito documenti) nei termini previsti per non precludere l'esame del merito.
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