Cassazione Civile, Sentenza n. 34927/2025 del 31/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa a un contratto qualificato "assicurazione sulla vita" denominato "La Signature Bond Plus" stipulato nel 2012, il cui premio unico fu investito in due fondi. L'assicurata esercitò il riscatto nel 2015 ma non ottenne la restituzione del capitale perché gli "attivi sottostanti" avrebbero perso valore. Borgogno denunciò insufficiente e ambigua informazione precontrattuale circa la natura del prodotto e i rischi, e chiese la nullità del contratto ex art. 21 TUF ovvero, in subordine, la risoluzione per inadempimento e/o risarcimento per responsabilità precontrattuale. In primo grado il Tribunale di Asti respinse; la Corte d'appello di Torino accolse e ordinò la restituzione del premio ritenendo carente l'informativa e motivazione inadeguata della propensione al rischio. La compagnia impugnò per Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso della Hansard: ha cassato la parte della sentenza d'appello che aveva qualificato l'inadempimento come motivo di risoluzione contrattuale (art. 1453 c.c.), ritenendo che la violazione degli obblighi informativi precontrattuali configura responsabilità precontrattuale (conseguenza tipica: risarcimento del danno o annullamento per dolo incidente), ma non legittima la risoluzione per inadempimento dei patti contrattuali; ha inoltre ritenuto corretta la tesi che la responsabilità precontrattuale è di natura extracontrattuale e soggetta alla prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), cassando dunque la decisione della Corte d'appello che aveva applicato il termine decennale. La Corte ha rinviato la controversia alla Corte d'appello di Torino, chiedendo di applicare il principio secondo cui la predisposizione di documenti contrattuali oscuri od ambigui da parte dell'assicuratore può dar luogo a risarcimento o ad annullamento per dolo incidente ma non alla risoluzione ex art. 1453 c.c. Le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. 24.2.1998 n. 58 (TUF), art. 21
La Corte osserva che la normativa sulla intermediazione finanziaria disciplina obblighi informativi e di adeguatezza; tuttavia il principio di tutela si aggancia alla natura del prodotto più che al soggetto che lo colloca, per cui le regole di informazione rilevano anche quando il distributore sia un assicuratore
codice civile, art. 1175
Richiama il dovere di correttezza nell'esecuzione e nella formazione del contratto: obbligo di chiarezza e buona fede che grava sulle parti indipendentemente dalla qualifica soggettiva
codice civile, art. 1337
Norma richiamata nella riconduzione della regola di condotta precontrattuale: disciplina l'obbligo di corretto comportamento nell'iter formativo del negozio e giustifica la responsabilità precontrattuale
codice civile, art. 1375
Principio di buona fede che orienta l'interpretazione degli obblighi informativi e di comportamento tra le parti
codice civile, art. 1453
Norma sulla risoluzione per inadempimento: la Corte precisa che la risoluzione presuppone violazioni di obblighi contrattuali, non meri inadempimenti di obblighi precontrattuali
codice civile, art. 2033
Richiamato in sede d'appello come base per la restituzione del premio; la Cassazione non contesta l'uso restitutorio ma disciplina la qualificazione della responsabilità che ne è alla base
codice civile, art. 2947
Fissazione del termine di prescrizione: la Corte afferma che il danno da responsabilità extracontrattuale si prescrive in cinque anni ex art. 2947 c.c., pertanto la responsabilità precontrattuale segue la prescrizione quinquennale
Regolamento Consob 29.10.2007 n. 16190 (artt. 39,40,42,83)
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la non applicabilità del TUF all'assicuratore; la Corte osserva che le regole di informazione dei diversi settori sostanzialmente coincidono e non escludono la responsabilità dell'assicuratore per documenti contrattuali oscuri
Cass. Sez. U., 02/07/2025, n. 17876
Decisione di legittimità utilizzata per ritenere valida la procura rilasciata all'estero non tradotta: la traduzione non è requisito di validità se il giudice comprende il contenuto o non vi sono contestazioni
Massime di principio
- La violazione degli obblighi informativi precontrattuali costituisce responsabilità precontrattuale: tipico effetto è il risarcimento del danno (o, se ricorrano gli estremi, l'annullamento per dolo incidente), ma non la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c.
- La qualificazione della responsabilità è determinante ai fini del termine di prescrizione: la responsabilità precontrattuale ha natura extracontrattuale e il relativo diritto si prescrive in cinque anni (art. 2947 c.c.).
- L'identità del canale distributivo (intermediario vs. assicuratore) non esclude l'obbligo di chiarezza e completezza delle informazioni al cliente: la tutela si collega alla natura del prodotto e al dovere di fornire informazioni comprensibili.
- Documenti contrattuali ambigui predisposti dall'assicuratore possono dar luogo a rimedi diversi (risarcimento, annullamento per dolo) ma per ottenere la risoluzione bisogna dimostrare l'inadempimento di obblighi contrattuali, non solo precontrattuali.
- In sede di impugnazione non costituisce automaticamente mutatio libelli la più ampia qualificazione delle stesse fattispecie se il complesso delle domande resta coerente: occorre valutare gli atti nel loro insieme.
- La validità di procure o atti redatti all'estero non sempre richiede traduzione: se il giudice comprende il contenuto o non vi sono contestazioni, la mancata traduzione non invalida la procura processuale.
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