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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34927/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa a un contratto qualificato "assicurazione sulla vita" denominato "La Signature Bond Plus" stipulato nel 2012, il cui premio unico fu investito in due fondi. L'assicurata esercitò il riscatto nel 2015 ma non ottenne la restituzione del capitale perché gli "attivi sottostanti" avrebbero perso valore. Borgogno denunciò insufficiente e ambigua informazione precontrattuale circa la natura del prodotto e i rischi, e chiese la nullità del contratto ex art. 21 TUF ovvero, in subordine, la risoluzione per inadempimento e/o risarcimento per responsabilità precontrattuale. In primo grado il Tribunale di Asti respinse; la Corte d'appello di Torino accolse e ordinò la restituzione del premio ritenendo carente l'informativa e motivazione inadeguata della propensione al rischio. La compagnia impugnò per Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso della Hansard: ha cassato la parte della sentenza d'appello che aveva qualificato l'inadempimento come motivo di risoluzione contrattuale (art. 1453 c.c.), ritenendo che la violazione degli obblighi informativi precontrattuali configura responsabilità precontrattuale (conseguenza tipica: risarcimento del danno o annullamento per dolo incidente), ma non legittima la risoluzione per inadempimento dei patti contrattuali; ha inoltre ritenuto corretta la tesi che la responsabilità precontrattuale è di natura extracontrattuale e soggetta alla prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), cassando dunque la decisione della Corte d'appello che aveva applicato il termine decennale. La Corte ha rinviato la controversia alla Corte d'appello di Torino, chiedendo di applicare il principio secondo cui la predisposizione di documenti contrattuali oscuri od ambigui da parte dell'assicuratore può dar luogo a risarcimento o ad annullamento per dolo incidente ma non alla risoluzione ex art. 1453 c.c. Le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 24.2.1998 n. 58 (TUF), art. 21

    La Corte osserva che la normativa sulla intermediazione finanziaria disciplina obblighi informativi e di adeguatezza; tuttavia il principio di tutela si aggancia alla natura del prodotto più che al soggetto che lo colloca, per cui le regole di informazione rilevano anche quando il distributore sia un assicuratore

  • codice civile, art. 1175

    Richiama il dovere di correttezza nell'esecuzione e nella formazione del contratto: obbligo di chiarezza e buona fede che grava sulle parti indipendentemente dalla qualifica soggettiva

  • codice civile, art. 1337

    Norma richiamata nella riconduzione della regola di condotta precontrattuale: disciplina l'obbligo di corretto comportamento nell'iter formativo del negozio e giustifica la responsabilità precontrattuale

  • codice civile, art. 1375

    Principio di buona fede che orienta l'interpretazione degli obblighi informativi e di comportamento tra le parti

  • codice civile, art. 1453

    Norma sulla risoluzione per inadempimento: la Corte precisa che la risoluzione presuppone violazioni di obblighi contrattuali, non meri inadempimenti di obblighi precontrattuali

  • codice civile, art. 2033

    Richiamato in sede d'appello come base per la restituzione del premio; la Cassazione non contesta l'uso restitutorio ma disciplina la qualificazione della responsabilità che ne è alla base

  • codice civile, art. 2947

    Fissazione del termine di prescrizione: la Corte afferma che il danno da responsabilità extracontrattuale si prescrive in cinque anni ex art. 2947 c.c., pertanto la responsabilità precontrattuale segue la prescrizione quinquennale

  • Regolamento Consob 29.10.2007 n. 16190 (artt. 39,40,42,83)

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la non applicabilità del TUF all'assicuratore; la Corte osserva che le regole di informazione dei diversi settori sostanzialmente coincidono e non escludono la responsabilità dell'assicuratore per documenti contrattuali oscuri

  • Cass. Sez. U., 02/07/2025, n. 17876

    Decisione di legittimità utilizzata per ritenere valida la procura rilasciata all'estero non tradotta: la traduzione non è requisito di validità se il giudice comprende il contenuto o non vi sono contestazioni

Massime di principio

  • La violazione degli obblighi informativi precontrattuali costituisce responsabilità precontrattuale: tipico effetto è il risarcimento del danno (o, se ricorrano gli estremi, l'annullamento per dolo incidente), ma non la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c.
  • La qualificazione della responsabilità è determinante ai fini del termine di prescrizione: la responsabilità precontrattuale ha natura extracontrattuale e il relativo diritto si prescrive in cinque anni (art. 2947 c.c.).
  • L'identità del canale distributivo (intermediario vs. assicuratore) non esclude l'obbligo di chiarezza e completezza delle informazioni al cliente: la tutela si collega alla natura del prodotto e al dovere di fornire informazioni comprensibili.
  • Documenti contrattuali ambigui predisposti dall'assicuratore possono dar luogo a rimedi diversi (risarcimento, annullamento per dolo) ma per ottenere la risoluzione bisogna dimostrare l'inadempimento di obblighi contrattuali, non solo precontrattuali.
  • In sede di impugnazione non costituisce automaticamente mutatio libelli la più ampia qualificazione delle stesse fattispecie se il complesso delle domande resta coerente: occorre valutare gli atti nel loro insieme.
  • La validità di procure o atti redatti all'estero non sempre richiede traduzione: se il giudice comprende il contenuto o non vi sono contestazioni, la mancata traduzione non invalida la procura processuale.

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